Una fondazione che chiede il riconoscimento come Onlus (fermo restando l’adeguamento dello statuto) è obbligata a riportare nelle comunicazioni (insegne, fatture, eccetera) e nei suoi luoghi distintivi la locuzione “Onlus”? oppure può continuare a operare con la precedente denominazione?
L’eventuale obbligo è previsto a pena di decadenza?
R.B. – MILANO
R I S P O S T A
L’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460, dispone che “sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente (…) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.
Il mancato utilizzo dell’acronimo impedisce dunque il riconoscimento della Onlus e potrebbe escluderla dal riconoscimento delle agevolazioni tributarie previste.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 3 LUGLIO 2017