sabato, Maggio 4, 2024
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FABBRICATI: Sanzioni prescritte in 5 anni

Ravvisato che il 30 novembre 2012 è scaduto il termine per l’accatastamento dei fabbricati che hanno perduto i requisiti di ruralità, si chiede se – con il decorso del termine quinquennale per l’applicazione della sanzione per mancato accatastamento – dal 1° dicembre 2017 sarà definitivamente prescritta la relativa sanzione per gli accatastamenti di fabbricati compiuti dopo tale data.

D. – AREZZO

R I S P O S T A

Il 30 novembre 2012, in verità, riguarda la scadenza per dichiarare al catasto fabbricati le costruzioni che erano censite al solo catasto terreni come “fabbricato rurale”: obbligo introdotto dall’articolo 13, comma 14-ter, del Dl 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

In effetti, il 1° dicembre 2017 scadrà il termine quinquennale per la contestazione dell’inadempimento della presentazione della dichiarazione catastale. Tuttavia, l’agenzia delle Entrate ha inviato degli avvisi bonari ai soggetti che non hanno ancora provveduto alla dichiarazione, al ricevimento dei quali i soggetti destinatari possono ancora provvedere all’adempimento spontaneo, beneficiando del ravvedimento operoso e corrispondendo la sanzione ridotta a 172 euro (pari a 1/6 del minimo edittale).

Diversamente, nel momento in cui l’agenzia delle Entrate provvederà a contestare la violazione, potrà applicare una sanzione con un importo compreso tra i 1.032 e 8.264 euro. Tale contestazione dovrà avvenire entro il 1° dicembre 2017. tuttavia, decorso questo termine, non sarà applicabile la sanzione, ma resta attivabile la procedura di cui alla legge 244/07, articolo 1, comma 277, per la quale all’inadempiente potrà essere notificato l’invito a provvedere alla dichiarazione in catasto entro 90 giorni dalla ricezione (decorsi inutilmente i quali, l’Agenzia potrà provvedere all’accatastamento d’Ufficio, addebitando i costi tecnici, tributi e sanzione al contribuente).

Decorsi i 90 giorni dalla ricezione della notifica, l’Agenzia comunica agli interessati la data del sopralluogo propedeutico all’accertamento d’ufficio. Fino alla data del sopralluogo, il contribuente può ancora provvedere alla dichiarazione in catasto in forma autonoma, ma dovrà corrispondere le spese generali (150 euro) ex determinazione del Direttore dell’agenzia del Territorio del 29 settembre 2009.

DAL  “IL SOLE 24 ORE”  DEL  3  LUGLIO  2017

 

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