venerdì, Maggio 17, 2024
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ENTI LOCALI: Le incompatibilità del consigliere comunale

Sono socio accomandatario di una Sas (società in accomandita semplice) che, tramite un contratto di affitto d’azienda, gestisce un albergo. Diversi anni fa ho ceduto, tramite un contratto di affitto per il periodo invernale, l’uso esclusivo della cucina dell’albergo alla società che ha vinto il bando di gara indetto dal Comune per l’appalto del servizio refezione mense scolastiche della città.

Nel caso in cui mi volessi candidare alle prossime elezioni comunali, in base all’articolo 63 del Tuel incorrerei in qualche incompatibilità? In caso di risposta affermativa, è sufficiente che diventi socio accomandante o dovrei uscire dalla società che gestisce l’albergo? E’ comunque vincolante il fatto che gli altri quattro soci siano i miei genitori, mia moglie e mio fratello?

  1. P. – MACERATA

R I S P O S T A

L’incompatibilità è un istituto che si concretizza a seguito del realizzarsi di una situazione, la cui fattispecie è delineata dal legislatore, che determina un conflitto di interessi in relazione a una determinata posizione rivestita da un soggetto rispetto a una carica istituzionale prevista dall’ordinamento.

L’incompatibilità, al pari dell’ineliggibilità, costituisce una limitazione all’esercizio del diritto di svolgimento della libertà di rappresentanza ai fini politico – amministrativi, limitazione che, pertanto, dev’essere puntualmente prevista dal legislatore nel suo contenuto e nelle modalità di realizzazione, al fine di prospettarne i limiti e le condizioni eventuali di tutela e di superamento. Infatti, mentre l’incompatibilità è una condizione che si realizza solo in concreto al verificarsi della fattispecie prevista come determinante il “conflitto di interessi” (nel caso del disposto dell’articolo 63 del Tuel, la nomina a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale, circoscrizionale) e può essere rimossa a posteriori a seguito dell’attivazione di una particolare procedura di garanzia prevista dallo stesso legislatore (articolo 69 del Tuel) optando per una delle situazioni configgenti, l’ineggibilità (prevista dall’articolo  60 del Tuel) determina una condizione di conflittualità “ab origine”, come tale non rimuovibile a posteriori e determinante la decadenza, sebbene con la garanzia di determinate procedure amministrative (articolo 69 del Tuel) anche attraverso l’azione popolare (articolo 70 del Tuel).

La precisazione fin qui effettuata serve per delineare con precisione la casistica entro cui inquadrare il caso esposto. Si tratta di incompatibilità riferibile alla fattispecie prevista al comma 1 del punto 2, ove si configura la situazione conflittuale tra lo status dell’amministratore pubblico e “il titolare, l’amministratore dipendente con poteri di rappresentanza”, che ha “parte, direttamente o indirettamente, in servizi…somministrazioni o appalti”.

Il soggetto interessato a una candidatura a consigliere comunale, ancorché l’appalto si sia già concretizzato in epoca precedente, dovrebbe modificare la propria posizione all’interno della Sas non occupando la posizione di accomandatario, anche se la posizione giuridica di accomandante non potrebbe risultare in concreto tutelante in base alle possibili dinamiche aziendali relative ai ruoli dei singoli in società di persone.

Proprio in relazione a tali posizioni, in caso di elezione alla carica pubblica il consigliere dovrà in ogni caso astenersi, a norma dell’articolo 78, comma 1, del Tuel, in caso di discussione e di votazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado.

DAL  “IL SOLE 24 ORE”  DEL  10  LUGLIO  2017

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