Sono un dipendente del lavoro – senza partita Iva, in quanto dipendente presso uno studio di consulenza – e tra pochi giorni verrò licenziato perché lo studio cambia gestione. Potrò fruire della Naspi pur essendo iscritto all’Ordine dei consulenti del lavoro?
- D. – NAPOLI
R I S P O S T A
Il diritto alla Naspi (nuova assicurazione sociale per l’impiego) spetta se il Centro per l’impiego attesta lo stato di disoccupazione e se l’interessato può far valere 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
Essendo inoltre iscritto a un albo professionale, nella domanda per la Naspi il lettore dovrà indicarlo, specificando che il reddito presunto è uguale a zero. Anche qualora si intenda iniziare l’attività di lavoro autonomo, se si prevede un reddito non superiore a 4.800 euro (reddito non soggetto a tassazione che fa permanere il soggetto in stato di disoccupazione), occorrerà comunicare all’Inps, a pena di decadenza, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito presunto.
In tal caso, si avrà comunque diritto a continuare a percepire la Naspi, con una decurtazione pari all’80% del reddito da lavoro, autonomo/impresa. In ogni caso, entro il 31 marzo dell’anno successivo il soggetto dovrà comunicare il reddito effettivo, a pena di restituzione di quanto percepito.
Ai fini pensionistici vi è la copertura figurativa Naspi, e il costo a carico dello Stato verrà decurtato dai contributi versati durante l’attività lavorativa.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 10 LUGLIO 2017