PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Accesso agli atti da parte dell’organo di revisione
Il massimario 16.1 – Accesso ai documenti amministrativi del dipartimento coordinamento amministrativo della presidenza del Consiglio dei ministri – precisa, a pagina 37, che i consiglieri dell’organismo indipendente di valutazione (Oiv) senza necessità di motivare la propria richiesta.
Non viene detto se anche l’organo di revisione dell’ente locale ha diritto di accesso a tali verbali. Io ritengo di sì, in considerazione del fatto che i compiti dell’organo di revisione riguardano ogni iniziativa in grado di incidere sulla situazione contabile dell’ente e/o decisioni che involgono questioni finanziarie.
Ne deriva, sempre a mio avviso, che anche le valutazione dell’Oiv – che legittimano, o meno, la corresponsione delle indennità di risultano – possono essere di interesse dei revisori.
Qual è il parere dell’esperto?
- B. – VILMINORE DI SCALZI
R I S P O S T A
Secondo quanto disposto dall’articolo 239, comma 2, del Dlgs 267/2000 (Statuto degli enti locali), al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al precedente comma 1, l’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.
Ne consegue che la posizione del revisore non sembra diversa da quella del consigliere, il cui accesso è garantito dall’articolo 43, comma 2, del medesimo Dlgs 267/2000, derivandone, quindi, anche per il revisore, la possibilità di accesso ai verbali dell’organismo di valutazione, senza necessità di motivare la propria richiesta.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 14 AGOSTO 2017