SUCCEDE IN ITALIA: Mifid, l’investitore ha sempre diritto a ricevere la copia del “questionario”
Sono cliente e socio di una Banca Popolare del nord Italia non quotata. Alla fine del 2007, precisamente con l’entrata in vigore della normativa Mifid il 1° nove,bre 2007, la banca mi ha fatto firmare un contratto relativo alla prestazione del servizio di collocamento titoli che prevedeva vari allegati (politica di trasmissione ed esecuzione ordini, regole di comportamento del promotore finanziario e questionario di adeguatezza).
Poi mi ha consegnato copia di tutto eccetto il questionario di adeguatezza (o di profilatura che dir si voglia). Al momento non ho dato peso alla cosa, stante la fiducia che riponevo in tale istituto.
Secondo voi, a distanza di diversi anni, posso ottenere copia di tale questionario?
Lettera firmata – via e-mail
R I S P O S T A di PLUS24
Prima di rispondere alla domanda del lettore è necessario soffermare l’attenzione sulla natura e sulla funzione del questionario di adeguatezza (need of protection), introdotto con il Regolamento Consob numero 16190 del 29 ottobre 2007.
“In base al combinato disposto degli articoli 26 e 58 del citato regolamento emanato in recepimento alla direttiva Mifid è stata introdotta la disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only), a monte della quale si colloca la tripartizione degli investitori distinti in clientela professionale, controparti qualificate e clientela al dettaglio (retail)”, spiega l’avvocato Massimiliano Elia, partner Leading Law che ha risposto a questo quesito. La funzione che il legislatore comunitario e nazionale ha attribuito al questionario, cui fa riferimento il lettore, è stata proprio quella di offrire un più alto livello di tutela all’investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza), in luogo alla mera attestazione delle proprie conoscenze prevista dal precedente Regolamento 11.522/98.
Per fare in modo che il questionario possa offrire una corretta rappresentazione delle caratteristiche del cliente è necessario che l’intermediario acquisisca correttamente le informazioni del profilo dell’investitore in modo da assicurare la propria assistenza nella scelta delle operazioni da compiere, indipendentemente dalla informazioni fornite dall’intermediario tengano conto delle caratteristiche del cliente, quali la sua esperienza e competenza, cosicché l’operatore finanziario dovrà volta per volta valutare la tipologia degli investimenti proposti – continua Elia -. Anche la giurisprudenza è concorde nell’affermare la sussistenza dell’obbligo dell’intermediario di informare il cliente durante l’intera fase esecutiva del rapporto e al dovere di curarne diligentemente e professionalmente gli interessi, obbligo che permane ogni qualvolta venga eseguita una operazione finanziaria”.
Pertanto alla domanda del lettore è possibile rispondere che è un suo diritto richiedere la copia del questionario, tanto più che parrebbe ancora vigente ilo contratto per la prestazione del servizio di collocamento titoli, in forza del quale l’intermediario non solo è tenuto a consegnare la copia del questionario di adeguatezza sottoscritto nel 2007, ma in un rapporto continuativo con il cliente, a conservare informazioni aggiornate e adeguate, aggiornamento delle informazioni che dovrebbe avvenire con frequenza diversa a seconda del profilo di rischio della clientela.
DAL SOLE 24 ORE DELL’11 APRILE 2020