giovedì, Maggio 16, 2024
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Abuso d’ufficio & danno erariale: Un cantiere sempre aperto!

Abuso d’ufficio & danno erariale: Un cantiere sempre aperto!

 

Nei miei circa 30 anni di appartenenza alla Guardia di finanza, per stimolare i miei collaboratori a dare il massimo nella quotidianità lavorativa, ho sempre enfatizzato una metafora: “Impegnarsi, assumere iniziative, fare qualcosa si rischia di sbagliare. Non fare niente, restare passivi e privi d’iniziativa, si sbaglia sicuro”.

Fra le due opzioni, ho sempre apprezzato la prima ipotesi, quando ci si impegna, si studia, si approfondiscono i problemi e si trovano le soluzioni.

Un mio vecchio collaboratore, maresciallo anziano prossimo alla pensione, nello stesso periodo, quando si operava in terra di Calabria (1988/1993), di rimando alla mia filosofia professionale e nel tentativo di contrastarmi, aggiungeva: “Comandante, lei è giovane, mi dia ascolto: nel nostro lavoro, quanto meno firme metti, meno rischi di andare in galera tieni”.

Oggi, in una situazione di grande difficoltà per il nostro sistema Paese, aggravato dalla grave pandemia sanitaria in atto, si avverte la necessità, più che in passato, di snellire la pubblica amministrazione al fine di far ripartire l’economia reale, contrastando con maggiore efficacia la burocrazia.

Tentativo di semplificazione

Si parla di mettere mano al Codice degli appalti – peraltro riformato solo da qualche anno[1] – di apportare qualche modifica sostanziale all’attuale formulazione dell’Abuso d’ufficio[2], considerato da sempre uno dei principali delitti contro la pubblica amministrazione.

L’attuale formulazione (nota 2), induce alla paura se non al terrore della firma nel funzionario pubblico,  nel timore – abbastanza fondato – di trovarsi a giustificare davanti ad un magistrato il proprio operato non solo per dolo – quando l’azione viene posta in essere con coscienza e volontà – ma anche per colpa grave, a volte anche solo presunta – dando adito, ahimè, ad una discrezionalità investigativa certamente eccessiva.

Per rimanere alla mia personale esperienza sul campo, ricordo in proposito l’atteggiamento dei funzionari pubblici che, se si mostravano preoccupati per la eventuale denuncia alla Procura della Repubblica, assumevano un tono di terrore di essere inquisiti dalla Corte dei Conti per “danno erariale”.

Nel primo caso sapevano che, in un modo o nell’altro anche per i tempi biblici della giustizia c’era da ben sperare. Nel secondo caso invece, si trattava di mettere a repentaglio il patrimonio personale nel caso di condanna per “danno erariale”.

Proposta sul tavolo

Il tema è al centro dell’azione di Governo, impegnata nella elaborazione di un apposito decreto per semplificare l’attivazione di una serie di cantieri per la realizzazione di grandi e medie opere pubbliche, peraltro già finanziate: abbiamo trovato i soldi per realizzarle ma non si riesce a trovare un modo efficace, valido, economicamente accettabile e sbrigativo per la realizzazione.

Una strada possibile potrà essere quella di introdurre una sospensione temporanea della responsabilità amministrativa “contabile”, lasciando più al sicuro le tasche dei nostri funzionari pubblici, almeno quando si è in  presenza di “colpa grave”.

Avendo fatto il finanziere tanti anni, con centinaia di informative di polizia giudiziarie firmate ed inviate all’Autorità giudiziaria, credo che sia una soluzione di buon senso e tecnicamente accettabile, anche nell’interesse di quella pubblica amministrazione che l’attuale formulazione codicistica ha sempre pensato di proteggere.

Nel contempo, adesso serve trovare una soluzione tecnica ragionevole sull’attuale “Abuso d’ufficio”, onde circoscriverlo meglio a condotte fraudolente e tese a danneggiare lo Stato per perseguire un personale vantaggio o interesse patrimoniale.

Staremo a vedere, quello che è certo è che bisogna muoversi per rimettere in moto una macchina tanto potente, quanto immobile per cause non sempre naturali!

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[1] Il codice dei contratti pubblici è una fonte normativa della Repubblica Italiana emanata con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che regola la materia degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni, e dei relativi contratti pubblici

 

[2] Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato(1), il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio(2) che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio(3), in violazione di norme di legge o di regolamento(4), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale(5) ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni(6).

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità(7).

Note

(1) La clausola di riserva fa soccombere la norma nel concorso apparente rispetto ai reati più gravi, a prescindere dal principio di specialità (v. art. 15 del c.p.)

(2) Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso tanto dal p.u. quanto dall’i.p.s., figura inserita dalla legge 26 aprile 1990, n.86, al fine di non lasciare impunita la condotta di distrazione di danaro o altra cosa mobile effettuata a vantaggio del privato da parte dell’incaricato di un pubblico servizio.

(3) La condotta deve essere compita nello svolgimento delle funzioni o del servizio, non rileva dunque il compimento di atti in occasione dell’ufficio e il mero abuso di qualità, cioè l’agire al di fuori dell’esercizio della funzione o del servizio.

(4) La condotta del pubblico agente deve però integrare alternativamente la violazione di norme di legge o di regolamento. Quindi la rilevanza del comportamento è collegata ad un quid di immediata verificabilità: la contrarietà a regole scritte. Di conseguenza, in caso di abuso mediante omissione questa ricorrerà quando il comportamento omissivo violi un obbligo di fare.

(5) Il riferimento al vantaggio patrimoniale fa sì che venga dato rilievo al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale conseguenti all’atto antidoveroso dell’agente, senza dunque ricomprendere vantaggi di tipo morale o politico.

(6) L’art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 ha comportato un aggravamento di pena, prima prevista nei limiti edittali di sei mesi e tre anni.

(7) Si tratta di una circostanza aggravante speciale ad effetto comune, connessa ad una rilevante gravità.

 

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