martedì, Aprile 30, 2024
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GUARDIA DI FINANZA: Accesso nell’abitazione privata anche senza mandato

La Guardia di Finanza può entrare in casa senza mandato?

Un’agile guida per illustrare le modalità con le quali i finanzieri possono legalmente svolgere verifiche nel domicilio del contribuente.

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È buona norma, ed anzi diremo che è necessario, conoscere le norme che consentono alla Guardia di Finanza di accedere al domicilio del contribuente per compiervi ispezioni,controlli verifiche.

Non è infatti affatto raro il caso in cui il contribuente riesca ad ottenere l’annullamento degli avvisi di accertamento (redatti al termine delle verifiche) solo e soltanto per vizi procedurali.

La legge[1]innanzitutto stabilisce che tutti gli accessi, le ispezioni e le verifiche debbano essere giustificati da esigenze «effettive di indagine e controllo sul luogo» e che gli stessi debbano svolgersi, salvo casi eccezionali ed urgenti (da documentarsi in modo adeguato), «durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente»

La stessa legge[2]aggiunge che la verifica non dovrà andare oltre i trenta giorni lavorativi i quali potranno essere «prorogati per ulteriori trenta giorni soltanto nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal comandante del reparto»;

la proroga dovrà essere sottoscritta dal comandante del reparto e poi notificata al contribuente.

Fatta questa premessa, il primo consiglio pratico da fornire al contribuente nel caso di accessi domiciliari è quello di accertarsi che gli ispettori o verificatori che dir si voglia siano muniti e legittimati da regolare autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica.

L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica è difatti necessaria:

1) per poter legalmente seguire perquisizioni personali (non bastando nemmeno il semplice consenso del contribuente a farsi perquisire);

2) per accedere presso l’abitazione del contribuente nel caso in cui sussistano gravi indizi di violazione di norme tributarie e vi siano ragionevoli elementi in base ai quali ritenere che in quel luogo siano presenti le prove della violazione tributaria (ad esempio libri, scritture, registri, ecc.).

In mancanza dei requisiti indicati, la verifica e il successivo avviso di accertamento potranno essere dichiarati nulli come ha confermato la giurisprudenza [3].

Durante le ispezioni, i verificatori hanno anche l’obbligo di informare specificamente il contribuente:

  • dell’oggetto e delle ragioni della verifica in corso;
  • del diritto di farsi assistere da un professionista di fiducia;
  • della possibilità di far verbalizzare proprie osservazioni nel processo verbale di constatazione (che è sempre obbligatorio redigere al termine delle operazioni e le cui risultanze andranno poi a costituire la base dell’avviso di accertamento),
  • e, infine, della possibilità di potersi rivolgere al Garante del contribuente, se egli valuti che gli ispettori abbiano commesso violazioni di forma nel corso della verifica.

Eventuali omissioni da parte dei verificatori circa tali doverose informazioni potranno senz’altro riflettersi sulla validità tanto del processo verbale di contestazione redatto al termine delle verifiche, che del successivo avviso di accertamento.

Quanto detto vale solo ai fini fiscali e tributari.

ARMI

Secondo il combinato disposto dell\’art.225 delle Norme di attuazione del Cpp (D.lgvo 28 luglio 1989, n.271) e l’art.41 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n.773), si può procedere al Perquisizione domiciliare d’iniziativa anche in assenza di mandato dell’AG, laddove ci sia il sospetto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente non denunziate o illegalmente detenute.

CONTRABBANDO & ACCISE

Art.33 legge 7 gennaio 1929, n.4 – Analoga facoltà senza mandato.




 

 

[1]Art. 12, l. n. 212 del 2000.

[2]Art. 12, comma 5°, l. n. 212 del 2000.

[3]Cass., sent. n. 17957 del 2012.

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