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Governo “avvisato”: atto dovuto e indagine in corso!

Governo “avvisato”: atto dovuto e indagine in corso!

 

Dagli organi di stampa apprendo che il Premier Conte e sei Ministri del suo Governo sono indagati per le seguenti ipotesi di reato:

  • epidemia;
  • delitti colposi contro la salute;
  • omicidio colposo;
  • abuso d’ufficio;
  • attentato contro la Costituzione;
  • attentato contro i diritti politici del cittadino.

Il fattaccio è diretta conseguenza delle numerose denunce che gli stessi hanno ricevuto dai tanti cittadini che, più di altri, hanno sofferto i danni della pandemia, anche in termini di perdita di vite umane.

Stiamo parlando di una vicenda serissima, cui la magistratura è chiamata ad esprimersi facendo una valutazione tecnico e giuridica sull’operato dell’intero Governo, visto il contestuale coinvolgimento del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Atto dovuto, rispondono dalla Procura della Repubblica di Roma: e noi ci crediamo con qualche naturale perplessità.

In Italia funziona così: quando c’è qualcuno che fa una denuncia penale, il Pubblico Ministero è obbligato ad avviare l’azione penale senza esercitare alcuna discrezionalità e si chiama “Obbligatorietà dell’azione penale – ex art.112 Costituzione”.

Lo stesso PM, potrà chiedere l’archiviazione del fascicolo – ex art.408 Cpp – se ritiene che la notizia di reato sia infondata, oppure quando gli elementi che ha acquisito durante le indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

Non solo: secondo gli artt. 411 e 415 c.p.p., l’archiviazione può essere richiesta anche nelle ipotesi in cui non vi sarebbero condizioni utili di procedibilità, oppure nei casi in cui il reato è estinto, o il fatto non è previsto dalla legge come un reato, o ancora nell’ipotesi in cui l’autore del reato sia ignoto.

La richiesta così formulata, con tutta la documentazione di corredo, viene valutata dal Giudice delle indagini preliminari che, laddove accolta, emette decreto motivato di archiviazione e restituisce gli atti allo stesso ufficio del Pubblico ministero.

Tale decreto andrà notificato solamente all’indagato cui sia stata applicata una misura di custodia cautelare, che può domandare la riparazione per ingiusta detenzione entro 2 anni dalla data di notifica.

A parte tale ipotesi, nel nostro caso esclusa perché non c’è stata alcuna misura cautelare in corso di indagini preliminari, il fascicolo potrebbe dunque chiudersi a totale insaputa dell’indagato.

Avviso di garanzia

Poste le previsioni dell’art.369 del Codice di procedura penale che esordisce:”Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere (360, 364 e 365), il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa (90 ss.) una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia (96).”

Fatta questa debita premessa, quali atti intende compiere l’Ufficio dell’accusa (PM) per giustificare l’Informazione di garanzia?

Interrogare un indagato, dare corso ad una perquisizione o un  sequestro di atti?

Troppe domande cui non sono in grado di rispondere sulle quali mi piacerebbe saperne di più!

Intanto l’Ufficio della Procura continua a parlare di atto dovuto e che le notizie acquisite evidenziano la infondatezza delle ipotesi accusatorie.

Anche qui noi ci crediamo: allora, qualche solone, ci dice a cosa è servito inviare la informazione di garanzia all’intero Governo?

 

 

 

 

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