giovedì, Maggio 2, 2024
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ANTIRICICLAGGIO: Genialità criminale!

ANTIRICICLAGGIO: Genialità criminale!

La storia che sto per raccontare l’ho vissuta verso la fine degli anni ’90, e fu’ una delle ultime indagini di cui mi occupai come Comandante di un Reparto della Guardia di finanza in terra di Bari.

L’attività di servizio interessò una ragnatela di società di capitali, operanti nel settore dell’importazione e commercio all’ingrosso di “componentistica per personal computer” con una vita media di 6/7 mesi, tutte riconducibili o facenti capo ad un giovane personaggio del barese,  definito  successivamente un “genio” in un Aula di giustizia del Tribunale di Bari.

Il personaggio, tale Michele LABELLARTE – deceduto dopo qualche anno per una grave malattia – operava da solo, senza strutture, magazzini, dipendenti: un autentico fuori classe.

Con la sola partita IVA ed iscrizione camerale importava merce dall’estero, area Euro, con destinazione operatori economici baresi o meridionali in genere. Non aveva istituito le prescritte scritture contabili obbligatorie (Libro giornale e libro delle fatture – attive e passive) perché a lui non servivano in quanto aveva deciso di non presentare mai le “le dichiarazioni fiscali”: evasore totale.

Fatturava regolarmente, sottocosto e senza versare l’IVA che, di fronte a svariati miliardi di lire fatturati, provocarono un ingentissimo danno erariale, oltre alla “concorrenza sleale” verso analoghi operatori economici onesti.

Con un 20% per cento di sconto sulla merce venduta sbaragliava la concorrenza con facilità, incrementando il suo fatturato in termini esponenziali.

Fu’ in questa indagine che intercettammo una telefonata da un operatore economico spagnolo che rivolgendosi ad un nostro connazionale ebbe a dire: “Beati voi che avete l’IVA al 20% perché da noi è solo alo 16%!”

Per questi reati, frode fiscale & bancarotta il nostro genio venne condannato a quattro anni di reclusione.

Campus universitario di Valenzano (BA)

Negli anni a seguire, scontata la detenzione, successe di tutto a cominciare da un  progetto edilizio di realizzare per un Polo universitario in agro di Valenzano dove il LABELLARTE, nel frattempo, anche per il tramite di parenti e prestanomi  aveva acquistato numerose aree diventate edificabili di li a poco. Il progetto acquisì da subito una risonanza nazionale ma non vide mai la luce, grazie  al provvido intervento della Sezione antiriciclaggio della Guardia di finanza e meritoria azione dell’Autorità giudiziaria.

Il LABELLARTE, per la realizzazione dell’ambizioso progetto immobiliare ottenne finanziamenti dai più grandi gruppi criminali della zona (clan Parisi – Stramaglia), come accertato nel corso della lunga indagine con testimonianze, intercettazioni telefoniche, anche ambientali in una stanza di ospedale dove il nostro genio trascorse gli ultimi giorni prima di passare a miglior vita.

Esecuzione misure cautelari

Nel dicembre del 2009, nell’imminenza delle festività natalizie, vennero eseguite ben 83 Misure cautelari dalla Guardia di finanza delle quali per una trentina ai “domiciliari” laddove, oltre ai soliti nomi gravitanti nell’area della criminalità barese, anche sei Direttori di bancatre avvocati, un notaio con il coinvolgimento, a piede libero, di una giovane parlamentare in carica.

L’attività di servizio consentì anche il sequestro di oltre duecento milioni di euro.

Insomma un terremoto!

Le accuse spaziavano dall’ associazione a delinquere di stampo mafioso, tentato omicidio, usura, riciclaggio, turbativa d’asta, e traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

In ordine alle presunte responsabilità del “favoreggiamento” da parte dei Responsabili di filiale di diversi Istituti bancari  [1] al reato di riciclaggio posto in essere dal LABELLARTE  – considerato il principale responsabile del disegno criminoso, tutto ruotava attorno a presunte “omesse segnalazioni di operazioni sospette”.

Per i tre avvocati ed il notaio, le accuse erano anche peggiori o, se posso dire, più gravi, laddove si parlava addirittura di “concorso” nel complessivo disegno criminoso [2].

Nel dicembre 2014, il Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Bari, al netto delle responsabilità e implicazioni penali riguardanti i restanti imputati definiti in altro giudizio, in applicazione degli articoli 442 e 530 del c.p.p. mandò assolti con la formula che “il fatto non sussiste” sia i Direttori di filiali che  i professionisti  legali e contabili inopinatamente coinvolti nella vicenda penale e giudiziaria di cui parliamo.

In buona sostanza, almeno  per i cd. “colletti bianchi” di cui al procedimento penale in commento, il  giudice ritenne di  utilizzare la formula assolutoria appena citata perché mancò la prova di colpevolezza degli imputati, ovvero ritenuta insufficiente a superare ogni ragionevole dubbio. Con l’assoluzione perché il fatto non sussiste, ha significato che il giudice ha ritenuto che il reato di riciclaggio imputato dal pubblico ministero non abbia trovato riscontro durante il dibattimento e che cioè sono mancate le prove per la benché minima condanna.

In pratica, sei direttori di banca e quattro professionisti legali sono stati arrestati senza prove!

Esame di merito delle accuse ai Direttori di filiali

Per quanto qui interessa, voglio riportare le “Considerazioni finali” della consulenza tecnica difensiva che ho prodotto a beneficio di uno dei Responsabili di filiale, tratto in arresto alle tre di notte nel mentre trovavasi ricoverato all’Ospedale di San Giovanni per accertamenti e cure.

Tutto aveva inizio nel dicembre del 2009 con un incubo finito con la sentenza assolutoria dopo cinque anni.

<<CONSIDERAZIONI FINALI 

Alla luce delle argomentazioni espresse, distintamente a ciascuna delle contestazioni formulate, si può ragionevolmente concludere che il signor B……..P………., nella veste di responsabile delle due filiali della Banca xxxx di Bari, nel periodo considerato e di interesse alla gestione dei rapporti bancari elencati nel corso della relazione, ha sempre svolto un lavoro corretto ed in piena osservanza della vigente disciplina antiriciclaggio. 

Certamente diversa sarebbe stata la valutazione del cliente Michele LABELLARTE (deceduto per cause naturali in corso d’indagine) ovvero della sua movimentazione economica e finanziaria se fosse stata nota la sua fedina penale in ordine al suo passato di grande evasore fiscale (sentenza divenuta irrevocabile in data 13.07.2005), oltre al pregiudizio derivante dal fallimento della New Memotech Srl.

Da un lato e con il senno del poi, sorprende la presenza di un ingente patrimonio immobiliare nella disponibilità della famiglia “LABELLARTE” (terreni edificabili in Agro di Valenzano, posti a base dell’importante ed ambizioso progetto immobiliare della “Cittadella universitaria”) cui nessuna Autorità giudiziaria ha mai pensato di assalire con una misura cautelare e/o di prevenzione (quando il patrimonio andava a costituirsi proprio grazie a quella ingente evasione fiscale o ad un fallimento pilotato), mentre al contrario, viene attaccata una condotta bancaria che, basandosi su “garanzie reali” effettivamente esistenti, verificabili, quantificabili e soprattutto ipotecabili, affida il cliente per 400 mila euro.

A cosa serve la circostanza lamentata nell’Ordinanza di Custodia Cautelare (pag.49), laddove, nel descrivere il profilo soggettivo di Michele LABELLARTE, si dice testualmente: “… pregiudizi penali dei quali erano tutti consapevoli, unitamente alla circostanza della assenza  di qualsivoglia attività lavorativa o produttiva svolta da Labellarte …”.

Che tutti erano consapevoli dei gravi pregiudizi penali di Michele LABELLARTE si fa abbastanza fatica a comprenderlo, ove si considera  un patrimonio di tal fatta e società regolarmente costituite con regolare omologa del “Tribunale competente”. Ci si chiede, questi elementi, potevano servire – come sono in effetti serviti – a comprendere e valutare l’opportunità per l’avvio di una relazione?

La risposta, ancora oggi, è certamente SI. 

Il personale bancario, come qualunque altro intermediario finanziario (e dal 22 aprile 2006 anche le professioni legali e contabili), ha l’obbligo di segnalare – secondo apposite procedure interne – ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica del soggetto cui l’operazione è riferita [3]. 

Quali erano gli elementi noti al personale bancario all’atto dell’avvio della relazione?

Li vado a sintetizzare:

  •     Un patrimonio di natura immobiliare in Agro di Valenzano di assoluta rilevanza economica e pregio commerciale;
  •     Un bellissimo e ambizioso progetto immobiliare finalizzato alla realizzazione di una “Cittadella universitaria”, del quale ebbe ad occuparsene tanto la stampa locale che nazionale in termini più che positivi oltre che manifestati apprezzamenti sul piano politico;
  •     L’esistenza di società regolarmente costituite che, con tutta evidenza, lasciavano fondatamente supporre una riconosciuta onorabilità anche da parte di Organi istituzionali ad operare sul mercato (pensiamo al tribunale di Bari per l’omologa, alla Camera di Commercio per la iscrizione all’esercizio di attività economiche e commerciali, all’Agenzia delle entrate per il rilascio della partita IVA etc.);
  •     L’esistenza di una serie di compravendite immobiliari – riscontrate e riscontrabili con atti notarili – tutte orientate a creare le premesse per l’avvio e la costruzione del progetto immobiliare;
  •     Una movimentazione economico – finanziaria in linea con le finalità del progetto e soprattutto documentate attraverso transazioni caratterizzate da titoli di credito o bonifici e, in misura assolutamente modesta con denaro contante (secondo le evidenze GIANOS). 

Per le ragioni che precedono e che ho cercato di spiegare in ogni dettaglio, si ha ragione di ritenere che la condotta del P……. sia stata non solo corretta e rispettosa della normativa antiriciclaggio, ma certamente non orientata a favorire il perpetrarsi di condotte criminose ad opera dei vari LABELALRTE e/o altri allo stesso collegati come le risultanze investigative sembrano aver acclarato.

Da ultimo evidenzio che la presente relazione è stata prodotta con molte difficoltà stante la ingiustificata ed illegittima indisponibilità della Banca xxxx a fornire copia della documentazione richiesta, in aperto contrasto alla esigenza delle “investigazioni difensive” di cui al combinato disposto degli artt. 327bis e 391 nonies del c.p.p..

Fiducioso di aver comunque adempiuto nel miglior modo possibile alla finalità della Consulenza tecnica affidatami, per la quale ringrazio per la fiducia, resto a disposizione per qualsivoglia e/o ulteriore esigenza, non escludendo di fornire prova testimoniale nell’eventuale dibattimento>>. 

Conclusioni 

E’ stata questa una occasione importante, tanto per aver conosciuto una persona eccezionale, per fortuna uscito indenne dalla vicenda penale che lo vide coinvolto al netto di ripercussioni indelebili del proprio vissuto, quanto per gli aspetti squisitamente professionali.

Le modalità di condotta delle indagini preliminari, ma soprattutto la facilità con la quale può essere gravemente danneggiata o finanche distrutta la figura di un professionista – nel caso di specie tre avvocati ed un notaio –  che hanno visto la violenza mediatica, fisica e morale in danno della loro onorabilità, restituita dopo diversi anni di calvario giudiziario.

Nel contempo, ho personalmente conosciuto e assistito all’operare nefasto e contrario alle regole del nostro Ordinamento giuridico del LABELLARTE, prima come appartenente alla Guardia di finanza e successivamente lo vado a rileggere – sia pure dopo morto – in un atto giudiziario definito “genio” dal Giudice delle indagini preliminari.

Genio criminale, per l’appunto!

=============

[1] Nella qualità di direttori pro-tempore delle Banche per ognuno indicate, nel periodo intercorrente tra l’anno 2007 e il dicembre 2009, in relazione all’operatività bancaria del cd. “gruppo Labellarte”, consapevoli della riconducibilità di diversi rapporti bancari a Michele LABELLARTE (conti intestati a prestanome), consentiva a quest’ultimo di porre in essere condotte espressamente tipizzate quali sintomatiche di attività di riciclaggio – come da decalogo della Banca d’Italia – in particolare ….. vennero per ognuno dei sei direttori spiegate le singole operazioni ritenute anomale ….

[2] Del rato di cui agli artt.81, 110, 648 ter – 1° e 2° comma – c.p. – in concorso e previo concerto tra loro; Sergio ….., quale fittizio titolare ed amministratore della società UnI… Srl (vds Capo H4); Giovanni …., Onofrio …e Giacomo …., quali professionisti incaricati di curare la realizzazione di un progetto denomnato £Cetro Universitario Integrato” su terreni acquistati dalla società Uni…in Agro di Valenzano (BA) – C.da Marrone; utilizzavano in attività economiche denaro riveniente dalla bancarotta fraudolenta della società Memo…srl e dalla frode fiscale della società Let’s Start in relazione alle quali LABELLARTE Michele era stato condannato con sentenza nr.611/03 RG – 442/01 RGPM – 1092/04 RGS del 21.09.2004, diventa irrevocabile il 13/07/2005, così da consentire anche a Labellarte di assicurarsi il profitto di tali reati.

[3] Leggasi terreni edificabili in Agro di Valenzano con annesso progetto imprenditoriale promosso e patrocinato da tutte le Autorità pubbliche locali e nazionali

 

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