sabato, Maggio 18, 2024
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No al pagamento frazionato di 100 mila euro in contanti

No al pagamento frazionato di 100 mila euro in contanti

 

Una società di costruzioni nel settore dei lavori pubblici dei lavori pubblici ha subappaltato lavori di sistemazione del terreno. Il valore della fattura è d’importo pari a 100mila euro. Il committente è una società di capitali, mentre l’impresa esecutrice è una ditta individuale.

Le parti hanno sottoscritto un accordo per saldare la fattura, attraverso pagamenti frazionati in contanti.

Il commercialista ha, in virtù della legge sull’antiriciclaggio, l’obbligo di segnalare l’operazione agli enti preposti? La procedura in contabilità è una procedura corretta?

G.G. – Salerno

R I S P O S T A

L’articolo 49,comma 1, del dlgs 231/07 vieta “il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati …”. Va poi tenuto presente che il comma 3-bis del medesimo articolo, introdotto dall’articolo 18 del DL 124/2019, ha abbassato tale soglia a 2mila euro, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, e a mille euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Ne consegue che, attualmente, i pagamenti in contanti di importo pari o superiori a 2mila euro sono vietati dalla legge.

Secondo la prassi del Mef (Ministero dell’economia e delle finanze), però, “non è ravvisabile la violazione … nell’ipotesi in cui la pluralità di distinti pagamenti … ciascuno inferiore alla predetta soglia – sia la conseguenza di un  preventivo accordo negoziale tra le parti (ad esempio pagamento rateale)”.

Tale accordo dev’essere stipulato per iscritto in un momento antecedente ai pagamenti (circolare 36/Iv del 3 dicembre 2013 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).

Ciononostante, sebbene la fattispecie oggetto d’esame possa rientrare astrattamente in tale eccezione, la consistenza dell’importo che verrebbe pagato in contanti, fa propendere verso la sua non applicabilità.

Infatti, pur in presenza di un accordo tra le parti, il Mef specifica che rientra, comunque, nel potere dell’amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il decreto legislativo”.

Pertanto, dato che l’importo complessivo da versare è considerevole, sarebbe opportuno che i pagamenti fossero effettuati con strumenti tracciabili.

Infatti, qualora così non fosse, il contribuente si troverebbe a dover giustificare al Fisco la provenienza di provviste in contanti di ammontare così ingente.

DAL SOLE 24 ORE DEL 7 DICEMBRE 2020

P.S. Annotazione

L’unica doverosa precisazione riguardante la condotta del commercialista che non sarebbe una “segnalazione” (che di regola si riferisce ad operazioni sospette e non è questo il caso), ma da una mera e doverosa “comunicazione” al Mef entro i fatidici 30 giorni dalla data contabile.

Bene farebbe pertanto il professionista ad informare ambedue i contraenti ad evitare siffatta operatività!

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