domenica, Maggio 19, 2024
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Esercizio della prostituzione: Collaborazione attiva e antiriciclaggio!

Esercizio della prostituzione: Collaborazione attiva e antiriciclaggio!

Fare la prostituta non è mai stato un reato ed ognuno può farlo liberamente a condizione che di tale attività di meretricio, non ci sia sfruttamento da parte di terzi, come regolato anche sotto l’aspetto penale dalla legge n.75/1958 (c.d. Legge Merlin).

Il ragionamento di oggi, ruota sempre attorno alle conclusioni contenute nella recente sentenza di Cassazione di cui abbiamo parlato qualche giorno addietro, dove si parla della irrilevanza penale senza il superamento di talune soglie economiche di danno erariale – Evasione fiscale: Quando, come e perché fare una Sos? (giovannifalcone.it)

In pratica, voglio fare qualche cenno riguardante proventi derivanti dall’esercizio della prostituzione, ovvero quale atteggiamento assumere da parte del soggetto obbligato ai fini di una eventuale Segnalazione di operazione sospetta per “Riciclaggio da evasione fiscale”.

Infatti, in tale ottica, ai fini della collaborazione attiva da parte dei soggetti obbligati al contrasto al riciclaggio di denaro sporco e quindi anche di fattispecie connesse alla evasione fiscale, laddove tale condotta diventa reato presupposto al riciclaggio, anche la gestione di risorse finanziarie originate dall’esercizio della prostituzione possono diventare di interesse ai fini che qui ci occupano.

Quello della prostituzione costituisce un’attività che produce reddito di lavoro autonomo o redditi diversi, rispettivamente se svolto in forma abituale ovvero occasionale e pertanto soggetto a regolare tassazione – Cass.15596/2016.

Alla citata pronuncia di legittimità si giungeva in quanto la Guardia di Finanza eseguiva una verifica fiscale nei confronti di B.M. che , pur non avendo mai presentato dichiarazione dei redditi (tranne che per l’annualità 2003), risultava intestataria di numerose autovetture anche di lusso, acquirente di un appartamento, titolare di vari contratti di locazione immobiliare; inoltre, dagli accertamenti bancari effettuati, la signora in parola, risultava intestataria di dieci conti correnti attivi e di gestioni patrimoniali. Sulla base degli accertamenti effettuati, con particolare riguardo ai dati relativi ai versamenti sui conti correnti bancari, l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004, recuperando a tassazione un certo imponibile, dettagliatamente quantificato ed indicato nella ripetuta sentenza.

Contro l’ avviso di accertamento l’inquisita (B.M.) proponeva ricorso sostenendo la non tassabilità dei redditi accertati in quanto provento dell’attività di prostituzione dalla stessa esercitata.

Le conclusioni della sentenza in parola, dettagliatamente enunciate nella pronuncia, ha visto soccombere la ricorrente.

Pratica operativa

Ciò detto, come ci ha ricordato la recente sentenza di Cassazione n.11986 del 29 marzo 2021 – Reati tributari e lotta al riciclaggio: Senza il superamento della soglia “rilievo penale irrilevante”! (giovannifalcone.it) la rilevanza penale della condotta di evasione fiscale e quindi l’esistenza di un’azione criminosa, è fissata dal superamento della soglia di danno erariale (imposta e non imponibile) che, nel nostro caso, corrisponde ad euro 100mila su base annua – Dichiarazione infedele ex art.4 d.lgs 74/2000.

Per rimanere al tema, per determinare un danno erariale di tale entità, bisogna accantonare risorse extracontabili (nero aziendale) per almeno 300mila euro. Con questa impostazione ho superato indenne numerose osservazioni ricevute in sede di ispezioni Bankit.

Se si decidesse di ragionare diversamente, in modo più restrittivo, nella errata convinzione che i soggetti obbligati sono tenuti al contrasto della evasione fiscale al pari dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, si fa prima a stilare un elenco di tutti i titolari di Partita Iva e mandarlo a Roma.

Conclusioni

Per rimanere al tema di oggi, riguardante l’alert per i soggetti obbligati e derivante dalla gestione di risorse finanziarie provenienti dall’esercizio della prostituzione, la sostanza non cambia ed è esattamente identica alla gestione di qualunque altra forma di reddito: autonomo se trattasi di un esercizio abituale dell’attività di meretricio, redditi diversi invece laddove occasionale.

In ambo i casi, quello che ci deve guidare è la valutazione dell’ammontare complessivo delle risorse sottratte alla tassazione, in grado di quantificare ed esprimere l’effettivo danno alle casse dello Stato superiore alla soglia economica di danno erariale di 100mila euro su base annua.

In pratica, per essere chiari, una sostanziale inerzia dell’intermediario finanziario di fronte da una situazione economico patrimoniale di tal fatta, descritta nella sentenza di Cassazione del 2016, appare certamente inaccettabile.

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