Home Antiriciclaggio Prelievo di denaro contante dal conto aziendale: strumentale all’esercizio d’impresa!

Prelievo di denaro contante dal conto aziendale: strumentale all’esercizio d’impresa!

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Prelievo di denaro contante dal conto aziendale: strumentale all’esercizio d’impresa!

 

Mi è capitato di difendere qualche sventurato direttore di filiale dall’accusa di “Omessa segnalazione di operazione sospetta” in quanto, il proprio cliente, titolare di un’attività economica a svariati zeri, di tanto in tanto effettuava operazioni di prelievo di denaro contante, per cassa, dal conto aziendale.

Tali operazioni, a detta degli investigatori, andavano segnalate in armonia all’assunto contenuto del Decalogo della Banca d’Italia – Edizioni 2001 – che fra gli indici di anomalia delle operazioni sospette, al punto 1.2 recita testuale: “Frequenti operazioni per importi di poco inferiori al limite di registrazione, soprattutto se effettuate in contante o per il tramite di una pluralità di altri intermediari, laddove non giustificate dall’attività svolta dal cliente.”

La natura e la frequenza dei rilievi formulati dalla Guardia di finanza, sovente, saltano a piè pari l’ultimo passaggio, riportato in grassetto nel riporto testuale cui ho fatto riferimento.

In pratica leggono solo  quello che più gli conviene per formulare la contestazione.

A questi signori dal rilievo facile e successiva contestazione a prescindere, vorrei ricordare alcuni passaggi fondamentali:

  1. Quando il prelievo riguarda un “conto aziendale”, relativo ad un rapporto collegato ad un’attività economica, trattasi di provvista regolarmente fatturata e sulla quale sono stati pagati o si pagheranno i relativi oneri fiscali e contributivi;
  2. Talune attività economiche – penso al commercio di ortofrutticoli o ancora di più quello di materiale ferroso – laddove, in termini fisiologici, vengono effettuati pagamenti in denaro contante per l’esercizio di un’attività strumentale all’impresa. Sono attività che si caratterizzano per la tipologia di rapporti afferenti a piccoli o piccolissimi fornitori come i piccoli agricoltori. L’esempio della Cooperativa ortofrutticola di Bagheria (PA) di cui ho più volte parlato rappresenta un caso emblematico di quanto appena detto – https://www.giovannifalcone.it/lantiriciclaggio-come-si-condanna-un-innocente/ ;
  3. In queste situazioni, come ho ampiamente argomentato, l’eventuale controllo a cura degli organi preposti – in primis la Guardia di finanza – deve riguardare le modalità di trasferimento della provvista per eventuali violazioni di cui all’art.49 del D.lgs 231/07, attraverso l’esame del Libro giornale in grado di evidenziare correttamente i destinatari della provvista prelevata;
  4. Quando parliamo di Segnalazione di operazione sospetta, ragionevolmente, questa deve scattare quando la provvista arriva sul conto e non certo quando parte (prelievo per cassa)[1]. Infatti, è quando arriva che, come soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio mi devo chiedere: questo Ciccillo Cacace, che ha registrato una transazione a credito, ha la potenzialità economica adeguata, le modalità della transazione sono coerenti con l’oggetto sociale dichiarato. Sempre per rimanere al caso di Bagheria, quale caso scolastico di ciò che non si deve fare per non rasentare il ridicolo, di cui al link sopra indicato, gli accrediti erano tutti provenienti dalla Pubblica amministrazione con strumenti tracciabili (bonifici) e pertanto a nessuno poteva venire in mente che potessero trattarsi di risorse finanziarie di dubbia provenienza.

Nell’accennata vicenda palermitana, come si desume dalla lettura delle 26 pagine di sentenza della Suprema Corte di Cassazione, i dubbi circa la liceità delle operazioni sarebbero dovuti insorgere nei ripetuti prelievi effettuati nell’arco di un paio di anni (1998/2000) per circa 450 milioni  su un fatturato di 10 miliardi delle vecchie lire.

Per questa ragione, il Direttore della Filiale del Banco di Sicilia di Bagheria, dopo quattro pronunce giurisprudenziali (tre di merito ed una di legittimità), è stato condannato al pagamento di una sanzione amministrativa di 500mila euro per un contenzioso nato nell’aprile del 2000 e concluso dopo 17 anni: innocente inconsapevole!

Conclusioni

Il mio tentativo, come per tante altre occasioni, è volto a migliorare la qualità della “collaborazione attiva” da parte dei soggetti obbligati, con la segreta speranza che anche gli organi di vigilanza – Guardia di finanza, Banca d’Italia, Ordini professionali – focalizzino meglio le fattispecie operative oggetto del controllo onde addivenire a conclusioni coerenti con la effettiva operatività registrata.

Non si può gridare “al lupo, al lupo” in modo sconsiderato creando quel clima di terrore nell’ambiente degli intermediari finanziari e professionisti, in  gran parte dovuto all’entità del quadro sanzionatorio.

Intanto, così è, se vi pare!

 

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[1] Questa regola, di buon senso, può essere derogata in presenza di “cartiere”, specializzate nella emissione di fatture per operazioni inesistenti che, ricevono le provviste a mezzo bonifici e restituiscono brevi manu, in denaro contante l’equivalente fatturato decurtato di circa il 10/15%.

1 COMMENT

  1. Quando il terrore o la paura di sbagliare si sostituisce al pragmatismo ed al sano ragionamento, allora si procede alla Sos o addirittura, come sta succedendo da qualche tempo, alla chiusura unilaterale del rapporto.
    Insomma, buio fitto!