giovedì, Maggio 2, 2024
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L’ABF su adeguata verifica, chiusura del conto corrente e richieste risarcitorie

Fonte: dirittobancario.it

La questione oggetto del presente procedimento concerne la presunta responsabilità dell’Intermediario per le conseguenze derivanti dalla chiusura del conto corrente e dei conti anticipi del cliente in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di adeguata verifica della clientela.

L’intermediario, infatti, evidenzia come i rapporti in essere con il cliente (conto corrente e conti deposito) siano stati chiusi in ottemperanza agli obblighi e alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela (D.Lgs. n. 231/07), nonché in applicazione delle facoltà contrattuali regolarmente pattuite.

Riferisce come ai rapporti non siano associati idonei documenti di identità e documentazione reddituale. In merito rileva di aver provato, senza successo, a prendere contatti (telefonicamente, a mezzo mail e tramite posta) con il cliente.

Da ultimo produce apposta raccomandata Nexive spedita all’indirizzo comunicato in sede contrattuale dal cliente, tornata indietro per “indirizzo sconosciuto”.

In via dirimente, senza entrare nel merito della valutazione della condotta tenuta dall’Istituto, l’ABF evidenzia come le richieste avanzate dal ricorrente risultino infondate.

La richiesta risarcitoria avanzata nel caso di specie non è supportata da prova idonea, gravando sul ricorrente l’onere di dare prova sia con riferimento all’an che al quantum e non potendo il danno essere riconosciuto in re ipsa (cfr. Collegio di Coordinamento n., 1642/19 e n. 9311/16).

Al riguardo, parte ricorrente si è limitata a richiamare alcuni eventi istituzionali ai quali non avrebbe potuto partecipare stante la chiusura del rapporto.

Sul punto l’istante produceva solo gli inviti ma non anche documentazione relativa alla concreta impossibilità di sostenere i costi connessi alla partecipazione.

Quanto alla domanda relativa alla chiusura delle posizioni debitorie, in ragione della chiusura del conto, l’ABF ne rileva l’inammissibilità.

Esula infatti dalle competenze dell’Arbitro in quanto volta ad ottenere una pronuncia di tipo costitutivo.

La domanda, secondo l’ABF, sembra comunque infondata in quanto attinente ad un rapporto differente rispetto a quello oggetto del giudizio: il ricorrente infatti, a fronte del blocco/chiusura del conto corrente, chiede l’estinzione di un rapporto di finanziamento.

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ABF di Palermo – Decisione n.10371 dell’11 luglio 2022

https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2022/08/Collegio-ABF-di-Palermo-11-luglio-2022-n.-10371.pdf

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1 commento

  1. Malgrado non si comprenda in alcun modo di quale tipologia di rapporto di conto corrente si stia parlando – conto personale o conto aziendale – faccio fatica a comprendere le reali ragioni della chiusura unilaterale del rapporto.
    Immagino che possa trattarsi di conto aziendale perché da qualche parte si parla di “conto anticipi” che presuppone quindi l’esistenza di una partita Iva per lo svolgimento di un’attività economica.
    Se così è, a parte la Partita Iva o altra documentazione statutaria riferibile alla riferita attività economica. con ogni riscontro soggettivo dell’amministratore o titolare della ditta individuale, quale possa essere la documentazione ulteriore per completare gli adempimenti riguardanti l’Adeguata verifica, si fa fatica anche solo ad immaginarli.
    Insomma, a leggere la pronuncia del Collegio dell’ABF di Palermo, non si capisce molto anzi non si capisce niente e questo ahimè sembra essere la norma!

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