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VARIAZIONI PATRIMONIALI DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA Comunicazioni omesse e controlli insufficienti

VARIAZIONI PATRIMONIALI DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA Comunicazioni omesse e controlli insufficienti

 

Una delle più incisive strategie di contrasto alla criminalità organizzata utilizzata da chi scrive alla guida di un Comando della Guardia di finanza in terra di Calabria, era quella di verificare le “variazioni patrimoniali” registrate da soggetti già condannati per reati di mafia, ovvero già sottoposti ad una Misura di prevenzione ex legge nr.575/1965 (Sorveglianza speciale, Obbligo e/o divieto di soggiorno). 

L’articolo 30 della legge 646/82[1] – meglio conosciuta come la legge “Rognoni/La Torre” – stabilisce infatti che, le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all’art.416 bis del codice penale o già sottoposte con provvedimento definitivo ad una Misura di prevenzione ai sensi della legge nr.575/65, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni mafiose, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al Nucleo di Polizia Tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore a €. 10.329,14 ( pari ai vecchi 20 milioni di lire). Entro il 31 gennaio di ogni anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente, quando concernono elementi di valore dello stesso importo. 

La precisazione vale per le variazioni che, prese unitariamente risultano inferiore alla citata soglia ma che, laddove sommate, superano i 20 milioni di lire. 

Vengono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. 

Il termine dei dieci anni, decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. 

In epoca recente, con la sentenza nr.31817 del 2009, la sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha respinto un ricorso di un soggetto già condannato per associazione mafiosa nell’anno 1992 e che, senza fare alcuna comunicazione di variazione patrimoniale,  aveva effettuato una vendita immobiliare nonché contratto un mutuo ipotecario per l’acquisto di una unità abitativa. 

L’obbligo di comunicazione, ha spiegato la Corte nel bocciare il ricorso, è una misura preventiva di tipo patrimoniale che serve a monitorare in modo costante i beni dei condannati o degli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose. Trattasi in effetti di una cautela anticipata rispetto al sequestro o alla stessa confisca. 

Lo scopo della norma è quello di assicurare una verifica sistematica di tutte le variazioni patrimoniali intervenute nel tempo, onde accertarne la regolarità. Il controllo dunque, riguarda ogni modifica di una qualche rilevanza che supera, in aumento o in diminuzione, la soglia di €.10.329,14. Per tale ragione, recita la sentenza della Cassazione, oltre ai finanziamenti privati o pubblici che siano, anche le aperture di credito in conto corrente (c.d. affidamenti bancari) o i mutui ipotecari che, incrementando l’ammontare dei capitali disponibili corrisponde l’assunzione di debiti  di pari importo (garanzie reali o personali) e quindi ricadono  sempre nell’obbligo di comunicazione secondo il contenuto del ripetuto articolo 30 della legge 646/82. 

Ho voluto commentare la intervenuta sentenza di Cassazione per ricordare che, a conferma di una esperienza vissuta direttamente, in circa 15 anni impegnato in attività di contrasto alla criminalità organizzata nell’ambito di diversi  Comandi di Nuclei di polizia tributaria, non ho mai ricevuto una comunicazione di “variazioni” patrimoniali provenienti da soggetti già condannati per associazioni mafiose o sottoposti a Misura di prevenzione. 

Per tale ragione, penso che controlli sistematici di tali soggetti farebbero emergere numerose situazioni di irregolarità di significativo interesse investigativo. 

In tal senso, dopo aver acquisito l’elenco dei soggetti interessati presso il Tribunale Ordinario territorialmente competente e riscontrata la situazione anagrafica di ciascun nucleo familiare (onde rilevare l’elenco dei conviventi), sarà relativamente semplice rilevare l’elenco delle variazioni intervenute attraverso le compravendite annotate presso l’Ufficio del registro, consultabile anche attraverso l’Anagrafe Tributaria. 

Anche questo è un metodo d’indagine estremamente remunerativo!

 

Volere e potere.

 

 

 

Mattinata, 05 settembre 2009

 

 

 

 

 

 


 

 

[1]  LEGGE 13 Settembre1982, n.646 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE PATRIMONIALE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, 10 FEBBRAIO 1962, N. 57 E 31 MAGGIO 1965, N. 575. ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA.

 

 

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