mercoledì, Maggio 15, 2024
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Antonio Pinto e Alberto Sgaramella vincono causa in materia bancaria e ottengono la restituzione di oltre 116 mila euro indebitamente versati dal correntista

Antonio Pinto e Alberto Sgaramella vincono causa in materia bancaria e ottengono la restituzione di oltre 116 mila euro indebitamente versati dal correntista

Fonte: studiolegaleomnia.com

Una rinomata società di capitali altamurana, assistita dagli Avvocati Antonio Pinto e Alberto Sgaramella, ha citato in giudizio uno dei principali istituti bancari formulando un’azione di accertamento negativo e domandando la condanna della Banca alla restituzione di tutti gli importi indebitamente versati dal cliente nel corso del rapporto bancario (con apertura di conti correnti, affidamenti, finanziamenti import/export e altre linee di credito).

La Banca, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda ed ha eccepito (tra le altre):
a) il proprio difetto di legittimazione passiva per aver acquisito il rapporto da altro istituto in Liquidazione Coatta Amministrativa (LCA) ai sensi del D.L. 99/2017 conv. in L. 121/2017);
b) che l’attore, avendo agito per l’accertamento negativo e per la restituzione delle somme indebitamente versate, avrebbe dovuto esibire il contratto di apertura di conto corrente, gli estratti conto, e gli scalari di conto corrente al fine di provare il proprio diritto;
c) che comunque non c’era stata alcuna applicazione di interessi anatocistici, che la capitalizzazione degli interessi era avvenuta in condizioni di reciprocità e che la determinazione delle valute era avvenuta conformemente alla legislazione nazionale ed europea riguardante i tempi di esecuzione delle operazioni bancarie in conto corrente.
Con sentenza n. 1192/2024 del 7.03.2024, il Tribunale di Bari – in persona del Giudice Dr.ssa A. Napoliello – ha accolto le tesi difensive degli Avvocati Pinto e Sgaramella e ha condannato la Banca a restituire al correntista oltre € 116.000,00 (oltre interessi).
Più nel dettaglio, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della banca osservando che il rapporto oggetto di causa fosse derivato all’istituto convenuto in forza di una fusione per incorporazione del precedente titolare, a nulla rilevando la sua posizione di cessionaria nei rapporti con la Liquidazione Coatta Amministrativa. D’altra parte, anche l’interpretazione del DL 99/2017 secondo cui la banca incorporata sarebbe esonerata da eventuali responsabilità postulando una cessione del debito senza il consenso del creditore frustrerebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 47 Cost. (che incoraggia e tutela il risparmio).
Con riferimento all’onere probatorio, rileva il Tribunale che, in tema di ripetizione di indebito, l’onere probatorio è comunque assolto qualora l’attore-cliente dell’istituto di credito si sia adoperato per fornire la prova documentale mediante il ricorso agli strumenti predisposti al riguardo dall’ordinamento, con la conseguenza che, qualora lo stesso correntista si sia attivato per ottenere tutta la documentazione da porre a fondamento della propria domanda mediante una richiesta ex art. 119 TUB rimasta inevasa dall’istituto di credito, deve ritenersi che le conseguenze della mancata produzione in atti del contratto di apertura di conto corrente (o degli estratti conto) pregiudichino l’istituto di credito convenuto per effetto della sua inerzia o del suo ostracismo a fronte delle richieste del cliente avanzate prima del giudizio.
Sulla scorta di tali presupposti, i ricalcoli dei conti correnti hanno evidenziato che la banca aveva esercitato in modo illegittimo lo ius variandi ai sensi dell’art. 118 TUB e che la società-correntista aveva versato somme non dovute e frutto dell’applicazione di interessi anatocistici, di costi, commissioni (tra cui CMS) non pattuite e invalide per € 116.996,63 che la Banca è stata condannata a restituire alla società-correntista, oltre interessi e spese legali.

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1 commento

  1. Una banca che non riscontra una legittima richiesta di documentazione da parte del cliente – ex art.119 TUB – costruisce il primo passo per giungere ad una soccombenza in una controversia in un’aula di Tribunale.
    La ratio è che la banca, al netto della correttezza del proprio agire, deve operare sempre nell’ottica di tutelare gli interessi del cliente.

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