venerdì, Maggio 17, 2024
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EDILIZIA E URBANISTICA: Quando la Dia contrasta col nuovo Piano Comunale

Un
tecnico ha presentato una Dia (dichiarazione di inizio attività) soggetta ad
assenso preventivo, in base all’articolo 79, comma 4, lettera d) della legge
regionale toscana. Tale assenso è stato rilasciato dopo 89 giorni; e dopo altri
14 giorni è stata quindi presentata la comunicazione di inizio lavori.
Tuttavia, prima che l’assenso fosse rilasciato, con delibera del Consiglio
comunale è stata accolta un’osservazione al piano strutturale in contrasto con
i lavori previsti dalla citata Dia (vietando, cioè, i cambi i destinazione
d’uso per gli edifici al pianterreno).

L’intervento
che riguarda il cambio di destinazione d’uso è regolare? O il Comune avrebbe
dovuto emanare un provvedimento di sospensione?

M. M.– FIRENZE

R I S P O S T A

L’amministrazione
ha avuto due occasioni per verificare la legittimità della Dia presentata:
quando è stato chiesto l’assenso preventivo e quando è stato comunicato
l’inizio dei lavori, con relativo rilascio dell’assenso. Nel frattempo, prima
dell’assenso, è stata accolta un’osservazione al piano strutturale che mette in
discussione la realizzabilità dell’intervento oggetto della Dia.

In
proposito, è importante rilevare se l’osservazione accolta poteva già
dispiegare i propri effetti, senza ulteriori adempimenti amministrativi: in
tale circostanza, l’amministrazione avrebbe dovuto dichiarare non accoglibile
la Dia e, in caso di rilascio, esercitare i propri rimedi di autotutela per
rimuovere il precedente assenso. Ove, invece, l’accoglimento dell’osservazione
non poteva dispiegare ancora i propri effetti e, quindi, i lavori potevano
essere legittimamente iniziati, l’articolo 15 del Dpr 380/2001 (Testo unico
edilizia, Tue) stabilisce che l’entrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche comporta la decadenza del permesso di costruire (decadenza da
ritenersi applicabile ai titoli abilitativi in generale), salvo che i lavori
siano già stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni:
precludendo, così, la possibilità che l’amministrazione adotti un’ordinanza di
sospensione lavori.

DAL “IL SOLE
24 ORE” DEL
15 MAGGIO 2017

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