lunedì, Aprile 29, 2024
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FIGLI CONTESI: il genitore non affidatario può accedere agli atti dei servizi sociali nonostante la diffida dell’ex

Fonte: www.cassazione.net

Grande vittoria per il genitore non affidatario in caso di figli contesi. Questo può infatti ottenere dai servizi sociali copia di tutti gli atti che riguardano il bambino, anche se l’altro genitore ha diffidato gli uffici dal dare informazioni. A sacrificare la privacy dell’ex e della sua vita con il figlio in favore dei diritti del genitore non affidatario, spesso svantaggiato, è stato il Tar del Lazio che, con una recente sentenza (si veda link in fondo) ha accolto il ricorso di un padre che aveva chiesto al comune copia degli atti riguardanti il figlio (redatti dai servizi sociali che controllavano le visite con padre e madre del piccolo) e che non li aveva ottenuti, data la diffida della ex moglie nei confronti dell’amminstrazione. C’è un solo limite. Il genitore richiedente deve individuare il tipo di atto e chiderne copia perché il comune non è tenuto a fare ricerche per conto del cittadino. Insomma, hanno motivato i giudici, il genitore non affidatario del minore può esercitare legittimamente il diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi che riguardano il figlio, compresi quelli dai quali si potrebbero riscontrare dati sensibili riferiti a terzi conviventi col genitore affidatario, non rilevando l’opposizione all’ostensione da parte di quest’ultimo. E’, invero, pacifico che l\’interesse alla riservatezza, pure tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso (art. 24, comma 6, lett. d della l. n. 241 del 1990), recede quando l\’accesso stesso sia esercitato, come in tal caso, per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell\’interesse. Inoltre in tema di accesso, la mancanza del consenso del controinteressato non è motivo sufficiente a denegare il procedimento, atteso che la normativa in materia (art. 25, commi 2 e 3 della legge n. 241 del 1990; art. 3, comma 2 del d. p. r. n. 184 d el 2006) non rende i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, bensì rimette all\’amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della stessa, anche in contrasto con l\’opposizione eventualmente manifestata da questi. Inoltre, mediante la schermatura degli elementi non afferenti all’interesse giuridico azionato, si salvaguarda la riservatezza dei terzi in occasione del legittimo esercizio del diritto di accesso.

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