lunedì, Aprile 29, 2024
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SUCCEDE IN ITALIA: Aicon e i dubbi del cliente di Fineco sulla vendita azionaria

Con lettera del
3 novembre ho richiesto la cessione onerosa a mia figlia, cliente anch’essa
Fineco del titolo Aicon (possibile come segnalata da Plus del 1-11-2014).
Nonostante tre mail di sollecito non ho ancora ricevuto risposta scritta da
Fineco dopo quasi due mesi dalla mia richiesta.

Lettera firmata (via e-mail)

RISPONDEFINECOBANK

In riferimento
alle richieste relative alle azioni Aicon spa detenute presso FinecoBank, è
opportuno premettere che l’emersione di minusvalenze può insorgere solo a
fronte di una “cessione a titolo oneroso”, ai sensi di quanto previsto dal
comma 2-bis dell’art.67 del Tuir.

Per le azioni
ordinarie emesse da Aicon Spa, Borsa Italiana ha disposto la revoca delle
quotazioni nel Mercato Telematico Azionario (Mta), a seguito dell’iscrizione di
procedura fallimentare della società stessa, in data 22 gennaio 2013.

In questi casi,
per porre in essere un’operazione rilevante ai fini fiscali, l’unica soluzione
è l’effettuazione di una cessione “fuori mercato”, direttamente tra le parti.
Se si tratta di titoli de materializzati è necessaria, quanto meno, una
scrittura privata non autenticata. Diversamente, per i titoli nominativi
rappresentati da certificati cartacei è altresì necessaria l’autentica della
girata, che può essere effettuata da un pubblico ufficiale.

Risulta
opportuno sottolineare che la rilevanza fiscale della cessione e il conseguente
trasferimento di titoli può avvenire durante tutto il periodo di liquidazione,
ma solo finché la società non risulti cancellata dal registro delle imprese.

Si precisa che
le parti coinvolte nella compravendita si assumono ogni rischio inerente l’operazione,
come ricordato in recenti risposte pubblicate sulla rubrica di Plus, in quanto
l’amministrazione finanziaria potrebbe disconoscere la cessione effettuata a
“prezzo irrisorio”, se si priva di valide ragioni economiche, qualificandola
come un’operazione elusiva ai sensi dell’art.37 bis del Dpr n.600/73.

Per queste
ragioni, Fineco-Banck, pur non potendo entrare nel merito delle motivazioni e
dei valori oggetto del trasferimento a seguito di compravendita, di titoli
caduti in fallimento, ovvero delistati, deve richiedere la presentazione della
documentazione comprovante la trasferibilità del titolo e l’effettuazione della
cessione, debitamente sottoscritta dalle parti, nella quale venga espressamente
indicato il valore della transazione, necessario ai fini della determinazione
del reddito diverso emergente (nel caso in oggetto una minusvalenza R che potrà
essere caricata nello zainetto fiscale del cliente).

DAL”PLUS24” DEL IL SOLE 24 ORE” DEL 31 GENNAIO 2015

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