venerdì, Maggio 3, 2024
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CONDOMINIO CON MENO DI 8 UNITA’: E’ possibile il codice fiscale

Faccio
parte di un complesso abitativo di 5 unità. Poiché non è stato nominato
alcun amministratore di condominio (poiché la normativa vigente non
prevede l’obbligo di nomina essendo il condominio composto da meno di 8
condomini), si chiede di sapere se è comunque possibile costituire il
condominio e richiedere l’assegnazione del codice fiscale oppure ai fini
della richiesta è necessario convocare preliminarmente l’assemblea e
procedere al verbale di nomina dell’amministratore il quale a sua volta
esplicherà l’adempimento?

R I S P O S T A

 La legge
di riforma sul condominio (Legge n. 220/2012) ha aumentato il numero
minimo di condomini (intesi come proprietari e non come alloggi) che
rende obbligatoria la nomina dell\’amministratore. Dunque, ad oggi,
l’obbligo di nomina di un amministratore di condominio (e quindi di
costituzione del condominio stesso con attribuzione del codice fiscale)
scatta dal nono condomino.

Nel caso in questione, essendo i
condomini meno di otto, non vi è obbligo di nomina dell’amministratore e
di attribuzione del codice fiscale. Tuttavia, può essere indispensabile
ottenere l’attribuzione del codice fiscale al fine di poter beneficiare
della detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione sulle parti
comuni del complesso residenziale (Circolare 11/E/2014 e Risoluzione n.
74/E/2015).

Tuttavia, non essendovi obbligo di nomina
dell’amministratore di condominio, i condomini possono ugualmente fare
richiesta di attribuzione di codice fiscale, allegando al modello di
richiesta (Modello AA5/6) una lettera in carta libera (sottoscritta e
firmata da tutti i condomini) in cui viene indicato chi tra essi è
designato a curare l’aspetto fiscale del condominio stesso (la lettera
deve contenere le generalità di tutti i condomini). Non vi è, dunque,
obbligo di convocazione preliminare di un’assemblea e del verbale di
nomina dell’amministratore, ma è sufficiente una lettera in carta
semplice da allegare al Modello AA5/6.

Nel modello AA5/6 il
soggetto designato sarà indicato come legale rappresentate del
condominio (con codice carica 13) ed equiparato alla figura
dell’amministratore di condominio.

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