martedì, Aprile 30, 2024
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CORTE DEI CONTI: Polizia municipale – divieto di incarichi dirigenziali anche a titolo gratuito



Bocciata qualsiasi forma di reclutamento nel parere sull\’assorbimento del personale addetto alla polizia provinciale.

Tra i primi pareri del 2016 depositati dalla Corte dei Conti si segnala quello reso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana in risposta al quesito di un Comune che chiedeva “Se sia possibileconferire un incarico dirigenziale gratuito di comandante della polizia municipale,per la durata di un anno, aun ex dipendente pubblico, collocato a riposo; ovvero se tale assunzione , ancorché gratuita, confligga con il divieto di reclutamento di personale da assegnare alla polizia municipale , previsto dall’art.5,comma 6 del d. l.n. 78/2015, convertito con l.n. 125/2015; nonché, nel caso di applicazione di tale norma,in quale ambito, regionale o nazionale,debba essere ricercata l’unità di personaledi area vasta da ricollocare“.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con deliberazione n. 4/2016/PAR del 12 gennaio 2016dopo aver ricostruito la normativa intervenuta in materia ha evidenziato comel’art. 5* del d.l. n. 78/2015,convertito con modifiche dalla l.n. 125/2015,poi integrato dall’art.1 comma 770 della legge di stabilità 2016 (vedi il testo nella nota) ridefinisce il percorso diricollocazionedel personaleaddetto allapolizia provinciale, prevedendo, tra l’altro, che il personalenon confermato nei ruoli degli enti di area vastae città metropolitane per lo svolgimento delle proprie funzionifondamentalio non riallocato secondo le previsioni delle leggi regionali sulle funzioni di polizia amministrativa locale,transitinei ruoli dei comuni con le modalità e procedure definitecon il decretodi cui all’art.1,comma423, dellalegge n. 190/2014.

Lo stesso articolosi premura di sottolineare che,fino al completo assorbimento del personale addetto alla polizia provinciale, è fatto divieto agli enti di procedere all’assunzione di personale da destinare a tale funzione con “qualsivoglia tipologia contrattuale”.Unica eccezione a tale divieto sono le assunzioni di caratterestagionale, di duratanonsuperiore acinque mesi,non prorogabili.

Sulla base di tale premessa la Corte dei Conti ha, quindi, ritenuto che la volontà del legislatore è stata quella non solo di confermare,ma di rafforzare quanto già previsto dal comma 424 dell’art.1 della l. n.190/2014, escludendo per le funzioni dipolizia locale la possibilità di ricorso alle assunzioni anche a tempo determinato,tranne per il personale stagionale,fino aquando non sarà riassorbito tutto il personale in soprannumero in talefunzione; possibilità, invece,ammessa, nei limiti di legge previsti per le assunzioni a tempo determinato,per le altre funzioni amministrative.

La formula usata dal legislatore”qualsivogliatipologia contrattuale” esclude, ad avviso della Sezione, la possibilità di ricorsoanche agliincarichi dirigenzialigratuiti,previsti dall’art.5,comma 9 del d.l. n. 95/2012,come modificato dall’art.6del d.l.n.90/2014,cherappresentano, pursempre, unaforma di reclutamento,sia pure temporaneo e gratuito.

Per quanto riguarda il quesitosulla modalità di ricercadel personaledi area vasta addettoalla polizia provinciale da ricollocare,se a livello regionale o nazionale,la Corte dei Contirimanda alladisposizione contenuta nell’art.1,comma 234,della legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità 2016)e aicriteri ealle procedureper la ricollocazione,anche del personale appartenente ai corpi di polizia provinciale,fissati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, pubblicatosulla G.U. del30/9/2015.

Fonte: Corte dei Conti

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