lunedì, Aprile 29, 2024
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CONDOMINIO: La disdetta solo dopo il primo quadriennio

Il locatore
mi ha comunicato che vorrebbe vendere l’appartamento da me condotto in
locazione (contratto 4+4, stipulato ai sensi della legge 392/78, nel 2015) e mi
ha proposto un appartamento sostitutivo.

Ho
saputo che qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità
dell’alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta, è
tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura
non inferiore a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito. Io sono
disposto a rinunciare al contratto, ma vorrei essere risarcito. Ho
effettivamente diritto al risarcimento?

E. B. – MILANO

R I S P O S T A

Il contratto di cui si discute è
stato stipulato nel 2015; lo stesso può essere disdetto la locatore in presenza
di motivi giustificati con un preavviso di almeno sei mesi, ma solo per la
prima scadenza del 2019.

La
richiesta attuale del locatore per un anticipato rilascio rispetto a detta
scadenza è solo la richiesta di un favore; non l’attuazione di un diritto. Il
conduttore ha diritto a rimanere nei locali almeno fino al 2019 e il locatore
deve rispettare questa scadenza; solo per il 2019 può dare disdetta motivata.
Il risarcimento cui si riferisce il
lettore riguarda l’ipotesi in cui, alla scadenza del primo quadriennio, il locatore
abbia comunicato disdetta motivata, sia poi rientrato nel possesso dei locali
ma non li abbia destinati all’uso indicato nella disdetta. Solo in questo caso
il conduttore, che ha rilasciato l’appartamento a causa di una motivazione poi
non attuata, ha diritto ad un risarcimento nella misura stabilita per legge in
36 mensilità. Poiché il locatore ha chiesto un favore, il conduttore non è
tenuto ad accettare tale richiesta; si potrà discutere, in sede di trattativa,
se concordare un rilascio anticipato ed eventualmente quanto potrebbe essere
versato da parte del locatore per ottenere la restituzione dei locali
anticipatamente rispetto alla scadenza. L’offerta di una locazione in cambio
potrebbe essere valutata nell’ambito della trattativa che eventualmente
comprenda un corrispettivo, il cui ammontare è rimesso all’accordo delle parti.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DELL’11 LUGLIO2016

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