venerdì, Aprile 26, 2024
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BANCAROTTA: Sì alla revisione se revocato fallimento

Cassazione Penale, sentenza depositata il 17 dicembre 2015

avvocati

Se
dopo la condanna per bancarotta è intervenuta la revoca della sentenza
dichiarativa del fallimento, l’imprenditore condannato può presentare
richiesta di revisione. La revisione in particolare è possibile quando
al momento della revoca della sentenza di fallimento erano scaduti i
termini per impugnare le sentenze penali di condanna (o di
patteggiamento) con gli strumenti di gravame ordinari.

È quanto emerge dalla sentenza n. 49842/15 della Corte di Cassazione – Quinta Sezione Penale.Gli
ermellini hanno accolto il ricorso di un imprenditore che aveva fatto
richiesta di revisione ex art. 630 comma 1, lett. b) c.p.p. in ragione
delle revoca del fallimento. La richiesta era stata però respinta dalla
Corte d’appello, stante il passaggio in giudicato delle due sentenze a
carico dell’istante per reati di bancarotta fallimentare.
Il giudice di merito ha sostenuto che la revisione costituisce un rimedio di “natura eccezionale” ed è ammesso quando ogni altro mezzo non sia esperibile; e in questo caso il ricorrente non si era precedentemente attivato a impugnare le sentenze passate in giudicato, “a causa dell’inerzia dell’attività difensiva gravatoria ordinaria”.Ebbene, la Suprema Corte ha censurato il verdetto della Corte territoriale ricordando l’indirizzo secondo cui, “in tema di reati di bancarotta, colui che è stato condannato con sentenza definitiva, ove sopraggiunga in sede civile la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, può chiedere la revisione del processo ai sensi dell’articolo 630, comma primo, lett. b) cod. proc.pen.”.Di
conseguenza, per la Suprema Corte le argomentazioni del giudice di
merito sarebbero state condivisibili qualora fosse stato dimostrato che,
una volta comunicata al ricorrente la revoca della sentenza di
fallimento, fossero ancora pendenti per lo stesso i termini
per impugnare le sentenze penali di condanna (o di patteggiamento) con
gli strumenti di gravame ordinari
. In realtà, dall’ordinanza non emerge che il ricorrente quando erano pendenti i termini per impugnare le sentenze penali fosse già a conoscenza della revoca del fallimento, né la Corte territoriale si è curata di verificare e documentare tale circostanza”.
Dal che l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

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