sabato, Aprile 27, 2024
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CONDOMINIO: Il proprietario di casa risponde della morosità dell’inquilino

L’amministratore di condominio può esigere dal
condomino, padrone di casa che ha dato in affitto l’immobile a un inquilino,
somme non pagate da quest’ultimo a condizione che non siano decorsi cinque
anni.

=================

Che
succede se, dopo aver dato in 
affitto un
appartamento, a distanza di diversi mesi da quando l’inquilino se n’è andato,
l’amministratore ci chiede alcuni arretrati per 
spese di condominio da
quest’ultimo non versate, ma in verità mai richieste, a suo tempo,
dall’amministratore medesimo? Le morosità lasciate dal conduttore
(volontariamente o involontariamente) devono essere sanate dal padrone di casa
oppure è il condominio che deve andare a perseguire il precedente inquilino?

La
risposta è data dalla Cassazione
[1]:
l’unico soggetto tenuto al 
pagamento
delle spese condominiali
, almeno nei
confronti del condominio, è il 
padrone
di casa
, salvo poi la possibilità per questi di
rivalersi contro il proprio affittuario. Anche se nel contratto di locazione è
previsto che oneri di condominio siano addebitati all’inquilino,
l’amministratore può bussare solo alla porta del padrone di casa, che è, tra i
due, il vero condomino.

In
ogni caso, la possibilità per l’amministratore di condominio di richiedere
arretrati deve essere verificata alla luce della 
prescrizione che,
per gli oneri di condominio, è di 5 anni.

Per
comprendere meglio la questione facciamo un esempio. Mettiamo che
l’amministratore non abbia mai richiesto, per due anni, ai singoli condomini,
le quote acqua. Quando lo fa, però, l’inquilino a cui avevamo affittato la
nostra casa ha già lasciato l’appartamento. L’amministratore si rivolge a noi,
che siamo i padroni dell’immobile, pretendendo il pagamento. Dal canto nostro
contestiamo questo comportamento: non essendo mai arrivata, per diversi mesi,
una fattura dell’acqua da pagare, non ci è stata data possibilità di chiedere
la quota al nostro inquilino, così come il contratto di affitto prevedeva.
Chiediamo quindi che sia l’amministratore a pagare per conto nostro a causa
della sua negligenza e incuria.
Chi ha ragione? 

La
soluzione è abbastanza semplice. Gli oneri condominiali si prescrivono, come
detto, dopo cinque anni. Questo significa che l’
amministratore è ancora in tempo per chiederci il
pagamento delle due annualità precedenti. Peraltro il termine dei cinque anni
decorre dalla approvazione delle spese condominiali tramite il consuntivo di
gestione da parte dell’assemblea condominiale.

Inoltre
in caso di locazione di immobile sito in un condominio, il locatore è l’unico
responsabile per le spese di gestione condominiale anche per quelle di
competenza del conduttore. Secondo la giurisprudenza, «in tema di 
spese condominiali non pagate,
il debitore è sempre il condomino locatore che, tuttavia, può rivalersi sul
conduttore. L’amministratore del condominio, infatti, è legittimato solo nei
confronti del proprietario, che è il soggetto tenuto a corrispondere i
contributi concernenti i beni e i servizi comuni. Mentre il proprietario può
pretendere il versamento dall’inquilino che non vi abbia provveduto
direttamente, secondo gli accordi convenuti con il contratto di locazione».

[1]Cass. sent. n. 25781/2009.

[2]Art. 2948 cod. civ., co. 1, n. 4.

Fonte: laleggepertutti.it

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