venerdì, Aprile 26, 2024
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CONDOMINIO: Un decreto ingiuntivo per il condominio moroso

In
un condominio è stato ereditato, da alcuni anni, un appartamento che il
proprietario tiene vuoto, senza però pagare le spese condominiali (non
certamente per ristrettezze economiche) e senza fornire alcuna spiegazione al
riguardo.

Alcuni
condòmini vorrebbero che il condominio gli facesse un decreto ingiuntivo, ma la
maggioranza delibera che l’amministratore non proceda perché, essendo il
proprietario in questione un esperto di pratiche legali, si teme che possa fare
opposizione. Si chiede se, in caso di mancato pagamento di spese condominiali,
l’opposizione può avere successo anche senza validi motivi, e a chi
generalmente fanno carico le spese. Si chiede, inoltre, entro quanto tempo il
condominio potrebbe recuperare il dovuto, considerato che ogni anno il debito
continua ad aumentare.

R. P.– VICENZA

R I S P O S T A

Itimori dell’assemblea non sembrano fondati, anche perché più passa il tempo,
più aumenta la morosità del condomino. In ogni caso, a norma dell’articolo
1129, comma 9, del Codice civile, “salvo che sia stato espressamente dispensato
dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa
delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio
nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63,
primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile”.

E,
dunque, salvo avvalersi del disposto di cui all’articolo 63, terzo comma, delle
disposizioni di attuazione del Codice civile – per il quale, “in caso di mora
nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre,
l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi
comuni suscettibili di godimento separato” – l’amministratore è tenuto ad agire
nei confronti del condomino moroso (articolo 1130, comma 1, numero 3, del
Codice civile e articolo 63, comma 1, delle disposizioni di attuazione del
Codice civile).

In
termini generali è anche possibile che il condomino moroso presenti opposizione
al decreto ingiuntivo, senonché il decreto ingiuntivo condominiale è
provvisoriamente esecutivo. Se l’opposizione è infondata, le spese sono a
carico dell’opponente.

I
tempi per il recupero del credito condominiale, che – ove sia scelta
l’esecuzione immobiliare – passano attraverso la messa all’asta dell’immobile
oggetto di esecuzione, possono essere piuttosto lunghi e variano da tribunale a
tribunale (esemplificativamente, su Milano, dai due a i quattro anni).

I
crediti condominiali si prescrivono in
cinque anni, (si veda, per tutte, Cassazione, 25 febbraio 2014, n.4489).

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL13 GIUGNO 2016

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