La
corsa all’unione dei Comuni, a suo tempo, ha determinato opzioni non sempre ben
valutate. La mancanza di stati di fattibilità e convenienza ha causato talvolta
l’approvazione di convenzioni nettamente negative dal punto di vista sia
economico che sociale.
A
distanza di tempo, è possibile chiedere la risoluzione della convenzione perché
troppo onerosa, e, quindi contraria al principio di economia voluto dalla legge
originaria?
C. P.“ GUARDAVALLE
R I S P O S T A
Le
convenzioni tra enti che regolano l’organizzazione in comune di attività o
servizi possono essere periodicamente verificate sotto i profili della
convenienza e del miglior perseguimento degli interessi pubblici.
Nel
caso in cui uno dei partecipanti voglia uscire, sarà necessario revocare gli
atti che hanno consentito la stipula della convenzione e procedere al recesso:
si ritiene che a quest’ultimo si debba applicare il regime previsto
dall’articolo 11, comma 4, della legge 241/1990.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
12 GIUGNO 2017