venerdì, Aprile 26, 2024
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MORTE DEL CONVIVENTE:Si può continuare a vivere nella casa sua?

Morte del convivente: si può continuare a vivere nella casa sua?

 

Negati i diritti di successione alle coppie di fatto se non c’è testamento; resta però il divieto di non ledere i diritti dei familiari stretti.

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Il convivente non ha diritti successori nei confronti dell’ex partner (non è cioè suo erede in automatico) salvo che quest’ultimo non abbia fatto, in suo favore, un testamento. Ma anche in questo caso dovrà fare i conti con i cosiddetti «legittimari», ossia i parenti stretti che, per legge, hanno sempre diritto a una quota di eredità. Cosa succede allora se uno dei due conviventi – in particolare quello che è proprietario della casa – muore e l’altro vuole continuare ad abitare all’interno dell’immobile? Come fare in modo che il partner della coppia di fatto non venga “sfrattato” dagli eredi del defunto? Vediamo dunque come risolvere il problema e se, alla morte del convivente,si può continuare a vivere nella casa sua.

Ogni persona, nel redigere il proprio testamento, deve rispettare le quote di legittima, ossia deve garantire al coniuge, genitori e nonni (se viventi), figli e nipoti una quota minima del proprio patrimonio (leggiQuali sono le quote di legittima). La restante parte del patrimonio – detta «quota disponibile» – può essere lasciata in favore di chi voglia il testatore. Dunque, solo una volta rispettate le quote di legittima, il partner non sposato può lasciare una parte (quella residua) dei propri beni al convivente. Spesso non è molto, anzi pochissimo, quando si ha a che fare con persone di scarse possibilità economiche.

Le cose peggiorano poi se il defunto non ha fatto testamento. In questo caso al convivente non va nulla perché la legge devolve il patrimonio solo in favore dei parenti. Dunque il partner di fatto non può vantare diritti successori. Il partner non viene chiamato all’eredità del suo convivente in virtù del rapporto di convivenza nemmeno se registrato o regolato da contratto di convivenza ai sensi della legge Cirinnà [1]. La riforma infatti non ha attribuito diritti successori al convivente di fatto che abbia dichiarato anagraficamente lo stabile legame.

Come garantire al convivente di continuare a vivere nella casa familiare?

Veniamo ora al nocciolo del problema. Immaginiamo che deceda il partner proprietario della casa in cui la coppia ha convissuto (per molto o anche per breve tempo). Se la coppia fosse stata sposata, al coniuge sarebbe spettato il cosiddetto diritto di abitazione, ossia una sorta di usufrutto: continuare a vivere nell’immobile anche se questo è diventato di proprietà (per quote o per intero) di altre persone (ad esempio i figli). Questo non succede nel caso di coppia di fatto dove, come detto, in assenza di un testamento che lasci la casa al convivente, quest’ultimo è obbligato ad andarsene e lasciare il bene agli eredi legittimi. Non dalla sera al domani: i nuovi proprietari gli devono comunque dare il tempo per trovare un nuovo alloggio nei termini di cui diremo a brevissimo.

Come può allora, il compagno o la compagna, tutelare il proprio partner convivente affinché questi non sia costretto ad andare via dalla casa familiare?

La legge Cirinnà, sebbene non abbia attribuito la qualità di erede al convivente, gli ha riconosciuto altri diritti e facoltà, tra cui quella di essere designato dal proprio compagno di vita proprio rappresentante, in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e volere, per le decisioni in tema di salute, e, in caso di morte, per le decisioni in tema di donazione di organi, modalità di trattamento del corpo e celebrazioni funerarie. Nel caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza, e in mancanza di figli, la riforma ha riconosciuto all’altro convivente il diritto di continuare ad abitarvi per due anni o per un periodo superiore pari a quello della convivenza, comunque non oltre cinque anni. In buona sostanza gli eredi dell’immobile dovranno attendere dai due ai cinque anni prima di poter ottenere la disponibilità materiale della casa, senza poter chiedere per tale occupazione alcun compenso o canone di affitto.

Il compagno superstite perde il diritto di continuare a vivere all’interno della casa familiare solo nel caso in cui cessi di abitarla in modo stabile o qualora costituisca nuovi legami (matrimonio, unione civile, nuova convivenza di fatto).

La seconda soluzione al problema, come già dicevamo in apertura, è che il convivente istituisca, nel proprio testamento, un «legato» in favore del compagno o della compagna. Si tratta dell’attribuzione del diritto di proprietà più o meno come avviene con gli altri eredi. Ma in questo caso tale attribuzione può essere impugnata dagli eventuali legittimari (coniuge anche separato senza addebito, figli, genitori e nonni). Questi, in particolare, possono impugnare un testamento per lesione di legittima e ottenere l’eredità con esclusione della quota disponibile, da calcolare in concreto.

note

[1]L. n. 76/2016.

Fonte: LLpT

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