Come so quanto c’era sul
conto del defunto?
Conto corrente del defunto: l’erede subentra al
correntista e ha diritto di accesso alla documentazione bancaria. Il limite
temporale dei dieci anni.
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Dopo
la morte di una persona, è importante ricostruire il suo patrimonio,
anche se può risultare problematico farlo.
Da
un lato è abbastanza facile conoscere i possedimenti immobiliari del defunto
(terreni, appartamenti, ecc). Magari proprio il genitore ci ha lasciato le
copie dei titolo di proprietà e in mancanza, con una semplice visura ipocatastale,
possiamo sapere ogni cosa sullo stato immobiliare del medesimo.
Dall’altro
lato, è invece, in genere più complicato conoscere lo stato dei cosiddetti
“liquidi”. A tale riguardo, conoscere a quanto ammonta il patrimonio lasciato
dalla persona cara non è l’unico dei motivi validi, che giustificano
l’interesse verso la movimentazione
bancaria del defunto.
Soddisfare
la descritta esigenza, ad esempio accedendo al conto corrente del
proprio genitore, è altresì importante per stabilire se sono stati fatti dei
versamenti a favore dell’uno o dell’altro erede: si tratta d’informazioni non
di poco conto, che possono influire sulla determinazione in concreto delle quote ereditarie.
Esse potrebbero persino rivelarsi decisive per impugnare un testamento e
le disposizioni in esso contenute.
Ebbene,
poiché, difficilmente, la persona deceduta conservava il proprio danaro nel
materasso, sappiamo che esso è solitamente depositato presso le banche,
dove, per motivi di riservatezza, le informazioni sono oltremodo protette, a
meno che non siano richieste dal titolare del conto.
Mio padre è morto: posso accedere al suo conto?
Se
siete degli eredi,vi
trovate a tutti gli effetti nella posizione di poter accedere ad ogni
informazione bancaria relativa al contocorrente del
defunto.
Ad
esempio, dopo la morte del proprio genitore, l’erede che vuole accedere ai dati
riguardanti i contratti bancari in origine intestati al deceduto, ha diritto ad
avere tutte le informazioni relative all’istituto bancario in questione, comprese
anche quelle riguardanti le generalità di eventuali terzi cointestatari dei
contratti in esame.
Infatti,
la legge prevede, in materia di dati personali relativi alle persone decedute,
il diritto
di accesso a favore di chiunque via
abbia interesse[1].
Tra questi, ovviamente, vi sono gli eredi.
Nello
specifico, altresì, la normativa in vigore stabilisce che colui che a qualunque
titolo succede al cliente di una banca,
ha diritto di ottenere copia della documentazione inerente alle operazioni
degli ultimi dieci
anni[2].
Tali
disposizioni non sono oggetto di controversia. La banca, a volte, pretende dal
richiedente di dimostrare la propria qualità di successore, ma l’erede, dimostratosi
tale, non può vedersi negato il proprio diritto di accesso. Ragion per cui,
basta presentare un richiesta scritta all’istituto in questione, è il gioco è
fatto.
La
descritta pacifica interpretazione e applicazione della normativa in materia, è
stata, altresì più volte confermata dalle decisioni in merito del Garante della Privacy[3],
investito del ricorso alternativo alla tutela giurisdizionale previsto dalla
legge[4].
In
conclusione, l’unico limite al diritto di accesso ai dati bancari del
defunto, è soltanto solo quello temporale del decorso del termine decennale.
Ciò vale anche per i conti cosiddetti estinti, rispetto ai quali l’istituto di
credito in questione non può certamente cancellare o distruggere la relativa
documentazione, dovendo invece, conservare il tutto, sempre per dieci anni.
[1]Art 9 Dlgs.
196/2003.
[2]Art. 119 Dlg.
385/1993.
[3]Garante della
Privacy decisioni del 08.10.2003 – 03.04.2002.
[4]Art. 145 Dlg. 385/1993.