Registro centralizzato dei Titolari effettivi: Silenzio “diniego”!
Aver istituito un Registro apposito dei “Titolari effettivi” di cui al Decreto ministeriale 11 marzo 2022 n.55, peraltro atteso da tempo, è stato un modo per migliorare e contenere in qualche modo l’incubo e il fumo delle cc.dd. “scatole cinesi”.
Ufficializzare uno status quo, rendere trasparente il percorso dei capitali per l’avvio di un’attività economica, capire chi e come mette a disposizione una risorsa finanziaria per l’avvio di un’attività imprenditoriale, può rappresentare l’inizio per comprendere la vera natura circa la sua composizione e le finalità perseguite.
Sono concetti aventi una importanza vitale per chi, nella veste di soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio, è chiamato dalla Istituzione a fornire la “collaborazione attiva” e quindi riuscire ad intercettare fenomeni di malaffare nell’agire umano nella quotidianità e nella gestione degli affari.
Il concetto rimane lo stesso, non cambia anche con l’istituzione del registro: chi mette i soldi comanda o comunque decide o influenza significativamente le scelte di gestione.
Diritto di accesso e sicurezza della privacy
La ricerca di un equilibrio fra le ragioni connaturate al “diritto di accesso e tutela della privacy” ha rappresentato la difficoltà maggiore per la stesura del provvedimento appena partorito.
Infatti, per meglio assicurare la privacy e tutelare la sicurezza dei titolari effettivi da male intenzionati interessati a conoscere talune informazioni per finalità criminali (estorsione, sequestro di persona o minacce di vario genere) si è detto che la eventuale omessa risposta da parte della Camera di commercio nel termine di 20 giorni dalla relativa richiesta, si applica il concetto di “silenzio diniego”.
Insomma, se non ti rispondo la risposta è NO: più chiaro di così, si muore!