venerdì, Maggio 3, 2024
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Responsabilità amministrativa ex D.lgs 231/01: Assoluzione anche se il reato è ascritto ai vertici!

Responsabilità amministrativa ex D.lgs 231/01: Assoluzione anche se il reato è ascritto ai vertici!

Il commento alla sentenza n.23401 della Corte di cassazione, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, ci dice che, il Modello organizzativo adottato è stato utile ed ha funzionato per escludere ogni responsabilità in capo ai vertici – Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato della Impregilo Spa – ritenuti colpevoli del reato di “aggiotaggio” per aver pubblicato notizie false o comunque non veritiere sullo stato di salute di una propria “controllata”.

Al netto del contenuto integrale della richiamata sentenza, venti pagine, cui ognuno potrà attingere elementi di conoscenza, quello che sorprende a mio avviso, è la superficialità di come si arriva a siffatta conclusione per la quale sarei d’accordo, soltanto nella ipotesi in cui la scoperta fosse avvenuta all’interno della stessa società, ad opera dell’efficienza del collegio sindacale o dell’Organismo di vigilanza che, normalmente dormono p comunque sono assenti nei momenti che servono.

Se così non è stato, nel senso che alla scoperta del reato si è giunti per cause esogene sulle quali allo stato non è dato sapere – denuncia di qualche socio, dipendente, polizia giudiziaria o magistratura – la domanda sorge spontanea: a cosa è servito il Modello organizzativo?

Sunto della sentenza

1. La contestazione elevata ad “Impregilo” s.p.a. riguarda l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-ter, lett. r), d.lgs. n. 231 del 2001, dipendente
dal delitto di aggiotaggio, compiuto nel suo interesse ed a suo vantaggio dal presidente del consiglio di amministrazione e dall’amministratore delegato della medesima società, mediante la comunicazione ai mercati di notizie false sulle previsioni di bilancio e sulla solvibilità della controllata “Imprepar s.p.a.”, posta in liquidazione.
1.1. Con sentenza del 17 novembre 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano assolveva la società, ai sensi dell’art. 6, d.lgs.
n. 231 del 2001, ritenendo idoneo il modello organizzativo predisposto per ridurre il rischio di commissione dei reati.
1.2. Interponeva appello il Pubblico Ministero, lamentando: a) che la sentenza aveva omesso di valutare l’effettività dell’attuazione del modello e della
vigilanza esercitata dall’organismo di controllo; b) che il comportamento tenuto dai vertici della società non aveva connotazione elusiva, essendo consistito nella mera inosservanza del modello.
Con sentenza pronunciata il 21 marzo 2012, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame, ritenendo adeguato il modello ed elusivo il
comportamento dei vertici, insuscettibile, in quanto tale, di essere impedito da qualsiasi modello organizzativo.
1.3. Il Procuratore generale distrettuale impugnava, dunque, tale decisione in sede di legittimità e la Corte di cassazione, con sentenza della Sez. 5, n. 4677 del 18 dicembre 2013, accoglieva il ricorso, annullando con rinvio la sentenza e sollecitando la Corte d’appello di Milano ad un nuovo accertamento di fatto.
La Corte riteneva non idoneo ad esimere la società da responsabilità amministrativa da reato il modello organizzativo che preveda l’istituzione di un
organismo di vigilanza sul funzionamento e sulla osservanza delle prescrizioni adottate, in quanto non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, bensì sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato; inoltre sosteneva che la condotta del presidente e dell’amministratore delegato, consistita semplicemente nel sostituire i dati elaborati dai competenti organi interni e nel diffondere un comunicato contenente notizie false ed idonee a provocare un’alterazione del valore delle azioni della società, non poteva configurare l’elusione fraudolenta del modello ed esonerare l’ente dalla responsabilità, così come prevede l’art. 6, comma 1, lett. c), d. Igs. n. 231 del 2001.

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Intanto, così è se vi pare!

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