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RESPONSABILITA’ NOTARILE: Il notaio risponde al cliente anche dei ritardi del collega

Notai responsabili a 360 gradi verso il cliente. Infatti, in caso di pratiche sbagliate o fatte in ritardo, devono risarcirlo personalmente anche se si sono avvalsi dell\’aiuto di un collega di un altro distretto o di un sostituto.

A questa importante conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20825 del 29 settembre 2009, ha confermato la responsabilità di un notaio di Cecina che aveva affidato, per comodità nella presentazione degli atti fuori sede, una pratica a un collega di Cagliari il quale aveva provveduto con troppo ritardo tanto che il cliente aveva dovuto pagare soprattasse e sanzioni.

“Il rapporto professionale che intercorre fra notaio e cliente – hanno motivato i giudici del Palazzaccio – si inquadra nello schema del mandato in virtù del quale il professionista è tenuto ad eseguire personalmente l\’incarico assunto ed è pertanto responsabile ai sensi dell\’art. 1228 c.c. dei sostituti e degli ausiliari di cui si avvale, dei quali deve seguire personalmente lo svolgimento dell\’opera, con conseguente sua responsabilità esclusiva nei confronti del cliente danneggiato dal tardivo espletamento dell\’incarico”.

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