La Cassazione affila le armi contro i pirati della strada. Può infatti essere confiscata la macchina dell’automobilista accusato di guida in stato di ebbrezza anche in caso di decreto penale di condanna.
È questo il nuovo principio affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 43501 di oggi, ha rimosso l’ultimo ostacolo affinché la confisca diventasse la regola in caso di guida in stato di ebbrezza, anche in caso di misura ablativa.
Insomma, l’auto può essere fermata non soltanto quando l’imputato ha patteggiato o è stato regolarmente condannato, ma anche nel caso di decreto penale, strumento al quale, statisticamente, ricorrono molti automobilisti accusati di aver guidato sotto i fumi dell’alcool.
Sulla nuova interpretazione hanno fatto giocoforza le norme approvate due anni fa col decreto Bianchi.
Infatti, ha chiarito la quarta sezione penale della Suprema corte, in relazione alla confisca prevista dall\’attuale formulazione dell\’art. 186 codice stradale, va osservato che la disposizione menziona esclusivamente la sentenza di condanna e quella di patteggiamento, non il decreto penale di condanna, “sicchè appare lecito chiedersi se la misura ablativa sia applicabile qualora la condanna sia irrogata con il suddetto decreto”. A questa domanda la Cassazione ha voluto rispondere con una interpretazione estensiva: “questo Collegio” – si legge in fondo alle motivazioni – ritiene che la formula sentenza di condanna debba essere intesa in senso più ampio, come statuizione di condanna, comprensiva dunque anche del decreto penale”.
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