Un altro impegno professionale non giustifica sempre l’assenza del difensore. Infatti, l’impedimento è legittimo solo quando è “prontamente comunicato” dal professionista e solo se questo riesce a giustificare le ragioni per cui la sua presenza era essenziale nell’altro procedimento.
Lo ha affermato la seconda sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 45837 di oggi, ha messo nero su bianco che “in tema di impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, questi ha l’onere di prospettare, in modo tempestivo e motivato, le ragioni della impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo in cui intende partecipare, sia in quelli di cui chiede il rinvio”.
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