Può essere negata la cittadinanza a un immigrato regolarmente residente in Italia da più di dieci anni qualora l’amministrazione ritenga improbabile una perfetta integrazione dello straniero nella comunità con il rischio di eventuali futuri “inconvenienti”.
Infatti, ha ricordato il Tar del Lazio con la sentenza n. 11771 del 26 novembre 2009, sulle richieste di cittadinanza l’amministrazione gode di un ampio margine di discrezionalità.
Insomma, il Tribunale ha condiviso le ragioni che hanno indotto il Ministero dell’interno a negare la cittadinanza a un marocchino residente da anni in Italia perché, hanno motivato, “l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo allorquando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale”.
Infatti, si legge nel principio affermato in sentenza, “il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana allo straniero che sia legalmente residente in Italia da oltre dieci anni, ai sensi dell\’art. 9 comma 1 lett. f), l. 5 febbraio 1992 n. 91, è atto ampiamente discrezionale, in ordine al cui rilascio si possono forse ravvisare aspettative giuridicamente tutelate, ma non certo diritti soggettivi. Ciò perché l’amministrazione, dopo aver accertato l’esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall\’appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli di solidarietà economica e sociale. Ne consegue che l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo allorquando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale”.
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