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Telelaser inoppugnabile anche senza fotografia, valido fino a querela di falso

Telelaser quasi inoppugnabile. È legittimo il verbale redatto dagli agenti sulla base di quanto questi hanno rilevato dall’apparecchiatura e non è necessaria la fotografia o altri mezzi di riproduzione meccanica della velocità e dell’auto multata, essendo sufficienti le trascrizioni dei vigili. Ciò fino a querela di falso da parte dell’automobilista.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 171 dell’8 gennaio 2010, ha spiegato che “con specifico riferimento all\’apparecchiatura denominata “telelaser”, debitamente omologata, è ingiustificata la tesi volta ad escludere che l\’accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo determinato veicolo, possa essere idoneamente documentato dal verbale degli agenti addetti alla rile­vazione, essendo il relativo verbale dotato di effica­cia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale; ed altrettan­to ingiustificata è la tesi per cui la dizione dell\’art. 345 del regolamento d\’esecuzione “in modo chiaro e accertabile” implichi la necessità che l\’apparecchiatura elettronica fornisca anche prova do­cumentale, visiva (fotografia) od altrimenti meccanica automatica (scontrino), dell\’individuazione del veicolo e non solo la visualizzazione sul display dalla veloci­tà dello stesso. Qualora l’autista non abbia dedotto e provato, o chiesto invano di provare, specifici elementi dai quali desumere un cattivo funzionamento dell\’apparecchio utilizzato nella circostanza, donde debba essere tratta la conclusione che le risultanze dell\’accertamento compiuto con l\’apparecchiatura elet­tronica non erano state vinte da prova contraria, l\’accertamento dell\’infrazione è valido e legittimo, in quanto, da un lato, l\’apparecchiatura utilizzata, “te­lelaser”, consente la visualizzazione sul display della velocità rilevata, dall\’altro, la riferibilità di detta velocità ad un veicolo determinato discende dall\’operazione di puntamento e, quindi, d\’i­dentificazione del veicolo stesso effettuata dall\’agente di polizia stradale che ha in uso l\’apparecchiatura in questione”.
Fonte: www.cassazione.net

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