Va sospeso il dipendente della Consob che media una controversia tra un risparmiatore e un promotore finanziario di un istituto di credito.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con una decisione dell’11 gennaio 2010, ha precisato che “la determinazione relativa all’entità della sanzione disciplinare è espressione di una tipica valutazione discrezionale della p. a. datrice di lavoro, di per sé insindacabile dal giudice amministrativo, tranne nel caso in cui essa appaia manifestamente anomala e particolarmente severa; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, ma può soltanto verificare che l’atto sia sorretto da adeguata motivazione e sia basato su fatti accertati come manifestamente gravi tali da essere considerati incompatibili col servizio. Nel caso in cui il dipendente della Consob, giovandosi della sua qualità, si sia proposto ad un terzo per gestire le attività finanziarie di quello e i rapporti con una banca che erano stati definiti dall’interessato come non soddisfacenti, il tutto in vista di assicurare anche un eventuale risarcimento del danno che sarebbe sta to problematico avere in altro modo, se non con l’instaurazione di un giudizio, considerando la peculiare funzione della Consob e la sua attività di vigilanza sull’attività creditizia, la sanzione di destituzione dall’incarico non appare illogica ed ingiusta”. Fonte: www.cassazione.net
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