Linea dura sugli appalti pubblici irregolari. Una clausola illegittima nel bando di gara dà diritto, all’impresa che ha perso, di chiedere il risarcimento del danno per perdita di chance qualora i lavori siano già stati ultimati e non sia quindi possibile ripetere la gara.
Lo ha sancito il Consiglio di Stato che, con una decisione dell’11 gennaio 2010, ha accolto il secondo motivo del ricorso presentato da un’impresa che lamentava una una perdita di chance dovuta a una clausola troppo restrittiva inserita dalla stazione appaltante nel bando di gara.
Nelle motivazioni i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che “in caso di annullamento dell’aggiudicazione di un pubblico appalto, ciò che viene in rilievo non è la violazione delle regole di correttezza o di condotta poste a tutela della libertà contrattuale, che dà luogo a responsabilità precontrattuale, ma la violazione di norme imperative o di principi generali, che pongono “regole di validità” a tutela di interessi pubblici e tale violazione può dare luogo alla illegittimità degli atti o dei provvedimenti relativi al procedimento amministrativo di scelta del contraente, con possibile responsabilità extracontrattuale per lesione di posizioni di interesse legittimo. In caso l’errore commesso dall’amministrazione sia consistito nell’introduzione di una (illegittima) clausola del bando, in base alla quale entrambe le concorrenti dovevano essere escluse, l’effetto conformativo del giudicato di annullamento dovrebbe essere la ripetizione della gara. In caso ciò non sia più possibile essendo già stati eseguiti i lavori la lesione subita non può che essere limitata alla perdita della chance di aggiudicarsi la gara, in ipotesi di ripetizione”.
Fonte: www.cassazione.net
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