Stretta sulle formalità in caso di custodia cautelare. Infatti la prescrizione per impugnare la misura inizia a decorrere dal giorno in cui avviene, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, il deposito del provvedimento applicativo della misura stessa e non da quello in cui il difensore riceve avviso a mezzo fax.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2105 del 18 gennaio 2010, ha accolto il ricorso di un legale ricordando che “ il termine per proporre la richiesta di riesame dell\’ordinanza che dispone una misura coercitiva decorre, per il difensore dell’imputato, dal giorno in cui gli è stato notificato l\’avviso del relativo deposito a norma dell\’art. 309, comma 3, c.p.p. e non da quello della partecipazione all\’interrogatorio previsto dall\’art. 294 stesso codice o di altro evento che faccia presumere o la sua conoscenza, altrimenti conseguita, del provvedimento medesimo, come ad esempio il giorno in cui è stato faxato al difensore l’avviso di interrogatorio”. Fonte: www.cassazione.net
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