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MAEE: Il certificato di residenza in Italia non blocca il mandato di arresto europeo

Il certificato di residenza in Italia non stoppa il mandato d’arresto europeo. Infatti lo straniero che si oppone alla consegna deve dimostrare che vive e lavora stabilmente nel Belpaese, al di là della documentazione anagrafica rilasciata dal comune, che ha solo un valore indiziario.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con una sentenza di oggi, ha respinto il ricorso di un rumeno che si opponeva alla consegna, disposta dalla Corte d’Appello di Roma, che aveva convalidato il Mae emesso dalle autorità del suo Stato di origine. Infatti, scrive il relatore della pronuncia, “ai fini dell\’applicabilità del particolare regime di consegna disciplinato dall\’art. 19, lett. c) l. 22 aprile 2005 n. 69, occorre aver riguardo ad una nozione di residenza che si renda funzionale alla assimilazione, operata dalla citata norma, della categoria dello straniero residente allo status del cittadino; con la conseguenza che assume rilievo l\’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia, che dimostri che il predetto abbia ivi istituito, con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale, la sede principale, anche se non esclusiva, dei propri interessi affettivi, professionali od economici, richiedendosi altresì che tale scelta sia indicativa di una volontà di stabile permanenza nel territorio italiano, per un apprezzabile periodo di tempo”. In definitiva, per poter considerare sussistente il requisito della residenza in Italia, occorre che sia dimostrato che l\’interessato non soltanto abbia la sua dimora abituale in un determinato luogo del nostro Paese, ma intenda permanervi stabilmente, con ciò stabilendo un radicamento nel territorio nazionale, dovendosi escludere, in particolare, che possano di per sé risultare idonee a comprovare la sussistenza del requisito richiesto dalla legge le certificazioni anagrafiche, aventi un valore meramente indiziario”. Fonte: www.cassazione.net

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