Fonte: www.cassazione.net Ordini professionali sempre più portavoce degli “interessi della categoria”. Infatti sono legittimati ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della sfera giuridica dell\’ente come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei professionisti appartenenti all\’ordine.
Lo ha ribadito il Tar della Lombardia che, con una sentenza di ieri, ha respinto l’eccezione sollevata da un’università contro il ricorso promosso dall’ordine degli architetti di Pavia che agiva in giudizio non per tutelare l’ente ma per tutelare i singoli professionisti.
In particolare, secondo il principio applicato dal Tribunale, “gli ordini professionali, per la loro peculiare posizione esponenziale nell\’ambito delle rispettive categorie e per le funzioni di autogoverno delle categorie stesse ad essi attribuite, sono legittimati ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della sfera giuridica dell\’ente come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all\’ordine, di cui l\’ente ha la rappresentanza istituzionale”.
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L’ordine può agire in giudizio per difendere gli interessi dei professionisti
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