sabato, Maggio 4, 2024
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Il legale riscuote la parcella dalla pubblica amministrazione solo con l’incarico scritto

FONTE: www.cassazione.net ———————————————-L’avvocato che vuole riscuotere la parcella dalla pubblica amministrazione deve avere il conferimento dell’incarico scritto. Non solo. In una eventuale causa il giudice può rilevare d’ufficio “la mancanza della delibera di conferimento dell’incarico”.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con una sentenza del 27 gennaio 2010 (si veda link sotto) ha respinto il ricorso di un legale che voleva riscuotere la parcella da una comunità montana, contestando, fra l’altro, anche la rinuncia ai minimi tariffari. Un punto, questo, interessante, ma sul quale la seconda sezione civile non ha potuto pronunciarsi dato che era mancata la prova dell’esistenza del conferimento dell’incarico.

Per il resto i giudici hanno rispolverato vecchi principi secondo cui “il contratto con il quale l\’amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, onde è da escludersi che la sussistenza di un siffatto requisito formale possa essere ricavata aliunde, ad esempio attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono. Pertanto, la produzione del contratto stesso costituisce onere probatorio della parte che basa su di esso la propria domanda, per cui il giudice, al fine di valutarne la fondatezza, ben può rilevare la mancanza del contratto in questione, senza che tale mancanza debba essere eccepita dalla controparte”. E ancora. “Presupposto essenziale ed imprescindibile dell\’esistenza di un rapporto di prestazione d\’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l\’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del clientè convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell\’avvenuto conferimento dell\’incarico, quando diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull\’attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato, del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente; motivato, al sindacato di legittimità”.

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