Fonte: cassazione.net===================Deve essere sottoposto a sanzione disciplinare il giudice che, nell’ambito di una procedura di volontaria giurisdizione per la tutela e l’affidamento a una struttura d’accoglienza di una minore costretta a prostituirsi, senta come testimone proprio colui che l’avrebbe indotta alla prostituzione.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8311 di ieri, respingendo il ricorso di un giudice del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che aveva proceduto all’audizione, in veste testimoniale, del ragazzo indagato per aver indotto la giovane alla prostituzione. E non è tutto. Il giudice aveva anche sospeso l’audizione della ragazza nella procedura di tutela a suo favore, raccogliendone le ulteriori dichiarazioni in veste di indagata, sebbene non fosse stato aperto un formale procedimento nei suoi confronti. La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura aveva quindi sanzionato il giudice per illecito disciplinare, sottolineando la gravità non tanto della mera audizione di un “terzo”, quanto il “coinvolgimento”, nel processo a tutela di una minore, di un indiziato di condotte non solo penalmente rilevanti, ma anche all’origine della necessità stessa della procedura a tutela della giovane. La Suprema Corte ha dunque condiviso le argomentazioni della Sezione Disciplinare, confermando la sanzione a carico del giudice.