Fonte: Cassazione.net========================L’ordinanza sindacale che vieta sempre la vendita di alcolici di qualsiasi gradazione negli stadi è illegittima. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nella decisione n. 2465 del 29 aprile scorso, accogliendo il ricorso di un barista di Lecce, gestore del servizio bar all’interno dello stadio comunale. Il Consiglio di Stato, dopo aver confermato l’esistenza, in capo al sindaco, di un potere teso a limitare la vendita e l’introduzione di bevande alcoliche nello stadio, ha però giudicato illegittima l’ordinanza con cui il sindaco leccese aveva vietato la vendita di alcolici di qualsiasi gradazione, ad ogni ora e giorno della settimana. Una misura così restrittiva deve infatti essere giustificata da una situazione di concreto pericolo per la pubblica sicurezza. I giudici hanno poi ricordato che la normativa in materia si è uniformata alle prescrizioni dettate dalla Convenzione di Strasburgo del 19 agosto 1985, che vietano la somministrazione di bevande con un contenuto alcolico superiore al 21 percento negli stadi e in altri impianti sportivi, ma non pongono un divieto generalizzato come quello contenuto nell’ordinanza leccese.
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