Fonte: Cassazione.net====================In caso di eccesso di velocità rilevato dagli agenti con le apparecchiature telelaser il cittadino non può contestare la sanzione utilizzando la testimonianza di chi percorreva la strada al momento del compimento dell\’infrazione.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 10924 del 05 maggio 2010, accogliendo il ricorso del comune di Lazise contro la decisione del giudice di pace di Caprino che aveva accolto l’annullamento del verbale con il quale si contestava ad un cittadino, di aver percorso un tratto di strada superando i relativi limiti. La sanzione, irrogata a seguito di accertamento con apparecchiatura telelaser, era stata contestata attraverso la testimonianza di tre persone che affermavano di aver visto l’autovettura passare, ad una velocità certamente inferiore a quella rilevata dall’apparecchiatura. La Suprema Corte, decidendo definitivamente sulla questione, ha invece affermato che “ la verbalizzazione compiuta dalla polizia stradale, è garanzia sufficiente dell\’affidabilità della rilevazione; per superarla non erano quindi sufficienti le opinioni espresse da tre testimoni, il cui apprezzamento,i n considerazione dei ridottissimi margini tra la contestazione e la valutazione da essi resa, non poteva che assurgere, come dedotto in ricorso, a mera opinione personale, priva di valore probatorio tale da superare le risultanze elettroniche e le attestazioni dei verbalizzanti, munite di fede privilegiata con riferimento alle verifiche e all\’apparente funzionamento dell\’apparecchio e al puntamento del veicolo”.
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