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UDIENZA DIBATTIMENTALE: Il PM può cambiare il capo di imputazione

E’ abnorme il provvedimento con cui il giudice nega al pm di cambiare il capo di imputazione durante l’istruzione dibattimentale, in seguito a un  fatto nuovo. 

E’ quanto ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 37577 del  21 ottobre 2010, ha accolto il ricorso della procura di Treviso contro  l’atto con cui il giudice, interrotta l’istruzione dibattimentale di un  processo penale, aveva negato al pm la possibilità di modificare il capo d’imputazione. La pubblica accusa ne aveva fatto esplicita richiesta dopo che era emerso un “fatto diverso” da quello contestato. Secondo la sesta sezione penale il giudice del dibattimento si era arrogato “un potere che nessuna norma gli riconosce”. Il giudice di legittimità ha dunque dato ragione al procuratore, concludendo che “è abnorme e quindi ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice, nelle ipotesi previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., ossia quando nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulti diverso o emerga un reato connesso, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero inibendogli l’esercizio dell’azione penale mediante la modificazione o l’integrazione dell’imputazione.”

 

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