Negli appalti pubblici anche il procuratore incaricato di compiere atti incidenti sulla dimensione economico-finanziaria dell’azienda, comunemente conosciuto come “procuratore ad negotia”, deve possedere i requisiti morali e professionali per poter partecipare alla gara.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza 7578 depositata il 20 ottobre 2010, confermando l’annullamento, disposto dal Tar della Campania, dell’aggiudicazione di un appalto per i lavori su una rete idrica. L’aggiudicazione era stata annullata perché mancava la dichiarazione della sussistenza dei requisiti morali e professionali in capo al procuratore “ad negotia” della ditta vincitrice. I giudici del Consiglio di Stato hanno confermato la legittimità della
decisione, ricordando che “qualora il bando di gara preveda che la società concorrente sia tenuta, a pena di esclusione, a presentare una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti morali e professionali delle persone fisiche munite di potere di rappresentanza, l’identificazione di detti ultimi soggetti deve essere effettuata non solo in base alle qualifiche formali rivestite ma anche
alla stregua dei poteri sostanziali attribuiti, con conseguente inclusione, nel novero dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, delle persone fisiche in grado di impegnare la società verso i terzi e dei procuratori ad negotia laddove, a dispetto del nomen, l’estensione dei loro poteri conduca a qualificarli come amministratori di fatto.”
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