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Ogni amministrazione pubblica può conferire un incarico di collaborazione a un professionista esterno solo dopo aver svolto una procedura comparativa e resa pubblica. Inoltre il rinnovo dell’incarico non è consentito, infatti il nuovo incarico deve far riferimento a un nuovo progetto ed essere conferito in seguito a un’ulteriore comparazione. La p.a. può ricorrere alla proroga, ma non al rinnovo, solo per completare un’attività già avviata. E’ quanto ha sancito il Tar della Campania nella sentenza
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