Ogni amministrazione pubblica può conferire un incarico di collaborazione a un professionista esterno solo dopo aver svolto una procedura comparativa e resa pubblica. Inoltre il rinnovo dell’incarico non è consentito, infatti il nuovo incarico deve far riferimento a un nuovo progetto ed essere conferito in seguito a un’ulteriore comparazione. La p.a. può ricorrere alla proroga, ma non al rinnovo, solo per completare un’attività già avviata.
E’ quanto ha sancito il Tar della Campania nella sentenza 26815 del 6 dicembre 2010, accogliendo il ricorso di una professionista contro la Provincia di Caserta, che aveva incaricato alcuni consulenti esterni di collaborare a un progetto a supporto delle attività del settore politiche comunitarie. Le modalità di conferimento degli incarichi erano ritenute illegittime, e l’iter seguito dall’ente non era quello indicato dalla normativa. Tesi questa confermata dai giudici partenopei, che hanno affermato che “ogni amministrazione pubblica può legittimamente conferire un incarico di collaborazione ad un professionista esterno solo previa adozione di una procedura comparativa, previamente disciplinata secondo i rispettivi ordinamenti e resa pubblica.” Non solo. Il Tar ha infatti aggiunto che “l’incarico ad esperti esterni deve avere natura temporanea e correlarsi ad obiettivi e progetti specifici, di talchè il ricorso all’istituto della proroga può ritenersi consentito limitatamente ai casi di completamento di un’attività avviata, in quanto la durata dell’incarico è giustappunto predeterminata in funzione dello specifico aspetto o fase dell’attività cui si correla l’esigenza di una collaborazione esterna. Di contro non può ritenersi giammai consentito il rinnovo, dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un\’apposita comparazione.”
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