Lo scambio di prestazioni di attività domestiche rese da una straniera presso una famiglia in cambio di vitto e alloggio configurano sempre un rapporto di lavoro subordinato al di là delle ragioni umanitarie.A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25859 del 21 dicembre 2010, ha accolto il ricorso di una straniera che chiedeva le fosse riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato prestato presso una famiglia che si era difesa facendo leva sul rapporto umanitario con la donna.
In particolare, fugando ogni dubbio sulla precarietà di colf e badanti la sezione lavoro ha messo nero su bianco che “lo scambio di prestazioni di lavoro domestico. rese da una straniera estranea alla famiglia, contro vitto alloggio e retribuzione pecuniaria sia pur modesta dà luogo a rapporto di la-poro subordinato. uve non risultino tutti gli elementi del rapporto cosiddetto alla pari. richiesti dalla legge 18 maggio 1973 n. 304”.
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrร inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrร inviata via email.