Responsabilità amministrativa degli enti estesa a tutte le società a partecipazione pubblica, incluse quelle operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 234 del 10 gennaio 2010, ha accolto il ricorso della Procura di Enna. In particolare i giudici di merito avevano deliberato il dissequestro di una Spa siciliana gestita da funzionari regionali e addetta allo smaltimento dei rifiuti in varie zone dell’isola. Questo perché, aveva motivato il Tribunale delle Libertà, l’azienda svolgeva un servizio pubblico ed il sequestro lo avrebbe ingiustamente interrotto. La seconda sezione penale ha precisato che “in base al dato normativo una corretta lettura della disciplina concernente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica porta a ritenere che possano essere esonerati dall’applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001 soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici”. È evidente, scrivono nel passaggio successivo i Giudici di Piazza Cavour, che “la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente per l’esonero dalla disciplina in questione”. Ma non solo. In questi casi deve necessariamente essere presente anche la condizione dell’assenza di svolgimento di attività economica da parte dell’ente medesimo.
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