Fa bene l’Inps a impedire l’erogazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria nelle aziende quando non ricorrono i presupposti. Ma il provvedimento di diniego deve essere motivato, dando conto dell’iter logico seguito dall’amministrazione. È quanto emerge dalla sentenza n. 1 emessa dal Tar Basilicata, prima sezione.
L’Istituto nazionale di previdenza sociale è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di Cig attraverso una valutazione, che è ad un tempo tecnica e discrezionale, effettuata dall’organo competente: la commissione provinciale. È escluso, tuttavia, che l’Inps possa cavarsela a buon mercato nel dire no all’integrazione salariale per gli operai del cantiere edile che chiude: non è infatti giustificata la reiezione totale della domanda sul mero rilievo che lo stop all’attività sarebbe da ricondurre a motivi inerenti i rapporti interni fra la ditta e l’ente appaltante (e invece è emerso che i lavori si sono fermati a causa di una perizia di variante al progetto che si è resa necessaria). Il requisito per l’ammissione al beneficio è costituito dalla transitorietà e della non imputabilità della crisi: l’Inps deve solo valutarne la ricorrenza e laddove nega il trattamento deve spiegare chiaramente perché.
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